Autovelox fissi: multe impugnabili senza fermo in strade non a scorrimento
Lo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione
Con una sentenza del 20 giugno 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che le multe comminate con l’ausilio di autovelox fissi in città, su strade che non abbiano determinate caratteristiche, sono impugnabili se non contestate immediatamente dalle forze dell’ordine.
Chiamati a pronunciarsi in merito ad un ricorso per un caso accaduto a Firenze, i giudici della Suprema Corte sono arrivati ad una decisione che potrebbe fare da apripista a numerosi ricorsi di automobilisti in tutta Italia.
Le motivazioni del provvedimento della Suprema Corte
Come si legge nella sente della Cassazione, “l’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (autovelox) nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza della agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto”.
Strada a scorrimento nell’art.2 del Codice della Strada
La definizione di strada urbana a scorrimento alla quale fare riferimento è quella dell’articolo 2 del Codice della Strada. Nello specifico viene definita “a scorrimento” una strada che ha le seguenti caratteristiche: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso dotate di semafori.
La banchina e le sue dimensioni
L’art.2 del Codice della Strada fa riferimento alla presenza della banchina, ovvero “uno spazio all’interno della sede stradale, ma esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni ovvero alla sosta di emergenza che deve restare libero da ingombri”.
Proprio la banchina è stata oggetto discriminante sul giudizio della Cassazione relativo alla sanzione elevata nel comune di Firenze. Se tale area è troppo ridotta e non consente manovre con un veicolo, come accertato nel caso specifico, viene meno la classificazione “a scorrimento” della strada, rendendo così impugnabile la multa che, in caso di accoglimento, può essere annullata per illegittimità.
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