Bollo auto: approvata la riforma, ecco cosa cambierà dal 2028
Aggiornamenti sulle tempistiche, non cambiano le tariffe

Lo scorso 5 agosto è stata approvata la riforma del bollo auto ed ora è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, diventando così definitiva. Si tratta di alcuni cambiamenti per semplificare soprattutto alcune norme, ma non ci sono interventi per quanto riguarda l’aspetto economico, sia per quanto riguarda l’importo che sui parametri per calcolarlo. E non ci sono novità nemmeno sul superbollo, la cui sovrattassa sulle auto più potenti resta in vigore.
Le tempistiche
Le regole cambieranno a partire dal 1° gennaio 2028 e vedono in primo piano novità per quanto riguarda le tempistiche. Si parte dal versamento del primo bollo. Sinora c’era della confusione, perché determinato dal giorno di acquisto della vettura, mentre con la nuova norma si pagherà sempre entro la fine del mese successivo all’immatricolazione. Il testo del nuovo decreto, infatti, recita: “Il termine per il primo pagamento della tassa è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione”. Di conseguenza, per fare un esempio, se una vettura viene acquistata a gennaio, il primo bollo andrà pagato entro la fine di febbraio.
Per quanto riguarda i pagamenti successivi, il rinnovo del bollo andrà fatto sempre “entro l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato”. Di conseguenza, tornando all’esempio precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno. La durata del bollo è, dunque, sempre di un anno, ma viene lasciata facoltà alle Regioni di suddividere il pagamento in tre rate quadrimestrali per determinate tipologie di veicoli, calcolando i periodi sempre a partire dal mese di immatricolazione. Quindi, sempre parlando di un’auto immatricolata a gennaio, le rate dovranno essere pagate entro la fine dei mesi di gennaio, maggio e settembre.
Infine, con questa nuova riforma, saranno trasferiti direttamente i pagamenti da una Regione all’altra. Infatti, nel caso i pagamenti vengano versati ad una Regione sbagliata, sarà direttamente quest’ultima a dover versare all’ente competente gli importi indebitamente percepiti. Ovviamente, una volta che ne viene a conoscenza, anche su comunicazione del contribuente.
Norme per i noleggi
Ci sono novità anche nelle norme per quanto riguarda i noleggi. Per i veicoli intestati a persone giuridiche cambiano i criteri per l’attribuzione del gettito. L’imposta, infatti, non sarà più automaticamente destinata alla Regione in cui l’azienda ha la sede legale. Nel caso in cui quest’ultima non coincida con il luogo in cui viene effettivamente svolta l’attività, la competenza sarà attribuita alla Regione nella quale si realizza la gestione ordinaria e principale dell’attività.
Per le persone giuridiche con sede all’estero che operano nel settore del noleggio, il criterio sarà invece legato alla Regione in cui si trova la sede secondaria e dove viene svolta la gestione principale dell’attività. Tra le novità che entreranno in vigore prima del 2028 c’è anche quella relativa al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Dal 1° gennaio 2027, infatti, anche i contratti di locazione a lungo termine senza conducente dovranno essere registrati presso il PRA.
Il fermo amministrativo
Per chiudere, c’è un aggiornamento per quanto riguarda i veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Già da quest’anno, come abbiamo scritto nei mesi scorsi, è possibile richiedere la cancellazione dai registri e procedere alla rottamazione, interrompendo così il versamento del bollo. Tuttavia, finché quest’ultima non viene ultimata, il decreto chiarisce che la tassa “resta comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo”, anche se impossibilitato a circolare.
Non cambiano i criteri per l’importo
Come dicevamo, invece, non ci sono novità per il calcolo dell’importo, che resta quello già conosciuto. Si basa su due elementi principali: la potenza del motore in kW e la classe Euro del veicolo. La tariffa base varia da Regione a Regione, ma il riferimento nazionale è:
Auto Euro 0, 1, 2: 2,90 € per kW
Auto Euro 3: 2,70 € per kW
Auto Euro 4, 5 e 6: 2,58 € per kW (con possibili riduzioni regionali per Euro 6)
Per un’auto da 70 kW Euro 6 il bollo indicativo è circa 180 euro l’anno (70 × 2,58), ma ogni Regione può applicare una maggiorazione fino al 10% o una riduzione. Per il calcolo esatto è disponibili il simulatore sul sito dell’ACI (aci.it) o della propria Regione.
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