Documenti auto: quali tenere a bordo
Non bastano patente e libretto. Ecco cosa ci vuole
«Favorisca patente e libretto», ci saremo sentiti dire (almeno una volta) da un vigile urbano. Ma non solo. Sono parecchi infatti i i documenti obbligatori da tenere con sé quando si circola in auto.
E se ora non è più d’obbligo esporre sul parabrezza il contrassegno dell’assicurazione, nel vano portaoggetti alcuni documenti non devono assolutamente mancare. Vediamo quali sono.
Documenti obbligatori auto: quali sono
Gli obblighi in fatto di documenti da portare in auto sono ben riassunti dall’art. 180 del Codice della strada. Nello specifico, per poter circolare su un veicolo a motore il conducente deve sempre avere con sé:
- la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
- la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115 comma 2 (cioè i limiti di età per alcune categorie di veicoli quali autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati);
- l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida (cioè il foglio rosa) per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento.
Inoltre (comma 2) la persona che funge da istruttore di guida deve sempre avere con sé la patente di guida prescritta. Dunque, se vi state esercitando prima dell’esame di guida e siete in auto con vostro padre a fianco, quest’ultimo deve avere la patente. Viceversa l’istruttore vero e proprio della scuola guida deve avere con sè anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123 comma 7.
Nel caso il veicolo (comma 3) sia impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82 (noleggio, trasporto di cose o persone ecc.), il conducente deve avere con sé l’autorizzazione o in alternativa la licenza.
Se invece (comma 4) il veicolo è adibito a un uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione oppure è in prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. La carta di circolazione può invece essere sostituita da una fotocopia autenticata dal proprietario (con sottoscrizione del medesimo) per le seguenti categorie di veicoli:
- rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone;
- veicoli adibiti a locazione senza conducente.
Infine (comma 5), se le regole lo impongono, il conducente deve sempre avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità.
Documenti obbligatori: le sanzioni per chi sgarra
Cosa succede a chi vìola queste disposizioni? La risposta la fornisce lo stesso art. 180 ai commi 7 e 8.
In base al comma 7, coloro che infrangono le regole pagano una multa che va da 41 a 169 euro. Se invece viaggiano su ciclomotori le sanzioni vanno da 25 a 100 euro.
Ma non è finita qui, perché (comma 8) oltre alla multa è necessario presentarsi dalle autorità per dare informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative compiute. Il tempo limite è di 24 ore, trascorse le quali chi non si è presentato paga una multa da 422 a 1697 euro.
Alla violazione di cui sopra segue l’applicazione della multa prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti stessi.
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