Incidente auto con concorso di colpa: ecco come comportarsi

La polizza aumenta oppure no?

Nella maggior parte degli incidenti, un conducente ha ragione e l’altro ha torto, ma a volte capita che la colpa sia di entrambi. E' il caso del "concorso di colpa"
Incidente auto con concorso di colpa: ecco come comportarsi

Siete stati coinvolti in un sinistro stradale con un’altra auto e ora vi attribuite la colpa a vicenda fra conducenti? E’ probabile che entrambi abbiate torto.

Infatti, anche se nella maggior parte delle volte un conducente ha ragione e l’altro ha torto, talvolta capita che la colpa sia da imputare a entrambi. E in questo caso (cioè nel concorso di colpa) le cose cambiano, sia per quanto riguarda il risarcimento danni, sia sul fronte bonus/malus.

 

Incidente con concorso di colpa: la polizza aumenta o no?

Quando parliamo di concorso di colpa negli incidenti intendiamo un sinistro cagionato non per responsabilità esclusiva di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, ma per colpa di entrambi.
Recita infatti il Codice Civile, all’art. 2054: «Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli». Ovviamente non è sempre così, perché bisogna distinguere il concorso di colpa effettivo da quello paritario. Nel primo caso la responsabilità non viene divisa in parti uguali, ma pende maggiormente da quella di uno dei due conducenti. Nel secondo caso invece, la responsabilità è 50 e 50. Se il concorso di colpa è paritario, entrambi i conducenti hanno diritto a un risarcimento pari al 50% del danno subìto, mentre se è effettivo ciascuna parte deve risarcire (attraverso la propria compagnia assicurativa) la percentuale stabilita.

Ora, la domanda è: la polizza assicurativa aumenta oppure no? Ebbene, in caso di responsabilità al 50% il malus non scatta. A prevederlo è la legge n. 4 del 2 aprile 2007, nota come “legge Bersani”. Il documento stabilisce infatti che è vietato modificare la classe di merito in seguito a incidenti con concorso di colpa. Un principio stabilito anche dal Codice delle assicurazioni private, all’art. 134 comma 4-ter: «Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri». Quest’ultima parte è importante, poiché se nell’arco di cinque anni si sono avuti più sinistri con bassa percentuale di colpa ma che sommati raggiungono o superano il 51%, il malus scatta comunque. Ad esempio, due incidenti con colpa al 33% (che presi singolarmente non comporterebbero un malus), se effettuati nell’arco di cinque anni equivalgono a un sinistro con responsabilità principale al 66% e fanno automaticamente scattare il malus.

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