Incidenti stradali: ora cambia tutto, ecco le nuove regole sul risarcimento danni

I testimoni vanno indicati subito e la scatola nera assume pieno valore di prova. Ma ci sono anche altre novità

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017 cambia tutto in fatto di risarcimento danni a seguito di incidenti stradali. Ecco le novità principali
Incidenti stradali: ora cambia tutto, ecco le nuove regole sul risarcimento danni

Tabelle per valutare le lesioni, esami strumentali per il danno biologico e nuove disposizioni in fatto di testimoni. Sono solo alcune delle novità per quanto riguarda il tema del risarcimento danni a seguito di incidente stradale.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, messa a punto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017 (legge n. 124 del 4 agosto 2017) appena pubblicata. Come cambiano le cose ora? Vediamo una sintesi dei provvedimenti principali.

 

Lesioni e danno biologico

Come riporta il noto quotidiano giuridico Studio Cataldi, il cambiamento rispetto al passato è notevole. Partiamo dal danno biologico, che da ora in poi spetta solo dopo esami clinici strumentali obiettivi (tranne in caso di lesioni visibili a occhio nudo come le cicatrici).

Inoltre, il nuovo documento prevede una tabella unica nazionale sia per le macrolesioni (i danni all’integrità psico-fisica compresi tra 10 e 100 punti percentuali di invalidità) che per le microlesioni (i danni compresi tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità). Tabelle che verranno aggiornate ogni anno dall’ISTAT e che determinano anche il valore economico di ogni singolo punto, considerando i coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato.

Il giudice ha comunque la possibilità di aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni, nel caso in cui accerti che le stesse ledano aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato in maniera documentata e accertata oppure, in caso di microlesioni, provochino una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa.

 

Testimoni e scatola nera

Ma le novità riguardano anche i testimoni degli incidenti stradali. Ora, per il risarcimento danni riguardanti solo le cose (e non le persone) il danneggiato deve indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente, altrimenti non può chiamarli a testimoniare in un eventuale processo.
Se per caso il danneggiato non indica subito i testimoni, l’assicurazione glielo ricorderà con una raccomandata che sarà inviata entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. L’assicurato ha a sua volta altri 60 giorni per dare risposta.

A questa nuova regola sul fattore tempo ci sono però tre eccezioni:

  • se l’identificazione di un testimone è oggettivamente impossibile nell’immediato;
  • se il testimone è già stato identificato dalla polizia;
  • se l’incidente ha causato anche danni alle persone.

Tuttavia, ora uno stesso testimone può essere citato al massimo in tre cause nel corso di un quinquennio. Se si oltrepassa questo limite, il giudice comunicherà il nominativo del testimone alla Procura della Repubblica, che verificherà se è stata commessa falsa testimonianza e/o frode all’assicurazione. Inoltre, i testimoni possono ora essere valutati dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, perdendo così il loro ruolo chiave nel processo.

Ruolo chiave che ora spetta alla scatola nera, il dispositivo elettronico con Gps che registra il comportamento tenuto dal conducente alla guida. Da oggi le rilevazioni fatte dalla scatola nera assumono pieno valore di prova, al pari dei verbali della polizia.

Scatola nera che non può essere disinstallata né manomessa o resa non funzionante dall’assicurato. In caso contrario, quest’ultimo non ha più diritto allo sconto e oltre a restituire all’assicurazione i soldi risparmiati in maniera indebita rischia anche una denuncia per frode.

 

Tempi per fare causa, frodi e carrozzieri

La nuova legge affronta anche i tempi per fare causa. Ora, se l’assicurazione rifiuta di fare un’offerta di risarcimento danni al danneggiato, quest’ultimo può citarla in giudizio solo dopo aver ricevuto dalla stessa le determinazioni conclusive in ordine all’incidente o, in difetto, dopo che sono trascorsi  60 giorni di sospensione della procedura. In ogni caso, il danneggiato mantiene il diritto di accedere nei termini agli atti, salvi i casi in cui sia stata presentata una denuncia o una querela.

In materia di frodi, la legge ora esonera le compagnie dal rispettare i tempi per le offerte formali al danneggiato previste dal codice delle assicurazioni private, ogniqualvolta dall’esame della banca dati sinistri emergano almeno due parametri di significatività che alimentano il sospetto di frode.

Infine parliamo dei carrozzieri. La legge appena approvata impone di emettere fattura tutte le volte che il danneggiato cede il credito vantato nei confronti dell’assicurazione al carrozziere. Quest’ultimo riparerà l’auto e in seguito si rivolgerà alla compagnia, senza chiedere nulla al cliente. Inoltre, in caso di cessione del credito la riparazione precede sempre l’indennizzo.

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1 commento

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  • Mario De Filippo ha detto:

    Buongiorno. Non è chiaro se il danneggiato è libero di ricevere il risarcimento senza riparare il danno o riparandolo per conto proprio senza recarsi in una carrozzeria. Grazie per la risposta

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