Multe con dispositivi elettronici, la sanzione arriva entro 90 giorni dalla commessa violazione

Giudice di Pace e Ministero sono concordi

Il Giudice di Pace milanese ha detto che la data di accertamento coincide con quella dell’infrazione “nei casi in cui avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’Amministrazione ha accesso immediato"
Multe con dispositivi elettronici, la sanzione arriva entro 90 giorni dalla commessa violazione

Multe con dispositivi elettronici – Il Giudice di Pace di Milano è intervenuto sull’annosa questione di un’infrazione non immediatamente contestata rilevata mediante dispositivi elettronici.

Il primo comma dell’art. 201 C.d.S. stabilisce che in caso di contestazione non immediata della violazione, il verbale debba essere notificato all’effettivo trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento, ovvero, in assenza di identificazione del trasgressore, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Il dubbio è sul termine accertamento. Se gli accertatori tendono a far coincidere il momento dell’accertamento con il momento effettivo della presa visione dei fotogrammi e dell’associazione dei dati della targa a quelli del titolare del veicolo, le difese degli automobilisti multati sostengono che l’accertamento coincide con il momento della commessa violazione. Quindi il termine inizierà a decorrere dal momento del perfezionamento dell’attività amministrativa di identificazione del soggetto interessato, mentre la prospettazione contraria dice che il termine correrà dal momento della commessa violazione.

Tale seconda interpretazione ha di recente ricevuto l’avallo del Ministero dell’Interno, reso su quesito avanzato sul punto dalla Prefettura di Milano. Infatti, il Ministero afferma che “la possibilità di decorrenza del termine da un momento successivo a quello della commessa violazione avviene solo allorquando l’identificazione dell’interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza, al momento della commessa violazione, delle necessarie informazioni identificative risultanti dai pubblici registri o, in ogni caso, per mancanza delle condizioni per provvedere all’identificazione“. Solo in questo caso i novanta giorni non scatterebbero a partire dal momento della commessa violazione, ma al momento dell’identificazione del trasgressore. Nel provvedimento il Ministero evidenzia che una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere la decorrenza del termine in esame da prassi organizzative interne, variabili da ufficio ad ufficio, e non da fattori esterni (come, ad es., la non immediata disponibilità di informazioni identificative indispensabili), gli unici a legittimare la posticipazione della decorrenza del termine fissato dall’art. 201 C.d.S..

Anche secondo il Giudice di Pace milanese la data di accertamento coincide con quella dell’infrazionenei casi in cui avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’Amministrazione ha accesso immediato”. Diversa è la situazione in cui fattori esterni intervengano a ritardare l’identificazione del trasgressore, come nell’ipotesi “in cui il mezzo sia a noleggio ovvero in leasing e quindi sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa in nominativo dell’utilizzatore del veicolo: in questi casi il termine di 90 giorni decorre dal giorno in cui l’Amministrazione è posta in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore”.

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