Patente internazionale: cos’è, a cosa serve e come ottenerla

Quanto costa averla? Cosa dobbiamo presentare?

Con la patente italiana possiamo guidare in molti paesi, ma non in tutti. Ecco come ottenere la patente internazionale, quali documenti servono e quali sono i costi da sostenere
Patente internazionale: cos’è, a cosa serve e come ottenerla

Con la nostra patente possiamo guidare in tutti i Paesi dell’Unione Europea, in altri Paesi europei (tranne la Federazione Russa) e in diversi Paesi extra-europei. Tuttavia, per poter circolare nella maggior parte dei Paesi extra-europei è richiesto un altro tipo di patente, la patente internazionale. Vediamo come ottenerla, quali documenti presentare e quali sono i costi da sostenere.

 

Patente internazionale: quando scade, documenti e costi

La patente internazionale di guida ha validità 3 anni. Tuttavia, se al momento del rilascio il documento di guida italiano esibito ha un periodo di validità residuo inferiore a 3 anni, automaticamente la patente internazionale di guida ha data di scadenza coincidente con quella della patente.

La prima cosa da fare è chiedere all’ufficio consolare del paese in cui ci si vuole recare se é necessaria la patente internazionale di guida (in alcuni stati è sufficiente una traduzione della patente di guida italiana) e quale sia il tipo di modello riconosciuto (se conforme cioè alla Convenzione di Vienna o a quella di Ginevra).

Per ottenere la patente internazionale di guida bisogna presentare:

  • domanda redatta su modello denominato mod. TT746;
  • versamenti (10,20 euro su c./c. 9001 e 16 euro su c./c. 4028) presso gli uffici postali o online. Si ricorda che le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere incollate negli appositi spazi;
  • due fotografie formato tessera di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (non si accettano fotografie stampate a computer);
  • fotocopia fronte e retro della patente di guida in corso di validità. Chi si è sottoposto agli accertamenti sanitari per il rinnovo della patente ma non ha ancora ricevuto il tagliando di conferma di validità, deve produrre anche il certificato medico;
  • maarca da bollo da 16 euro da consegnare al momento del ritiro della patente internazionale;
  • esibizione in originale della patente di guida al momento del ritiro della patente internazionale;
  • fotocopia del codice fiscale o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale;
  • fotocopia del frontespizio del modello TT 746 già compilato.

I cittadini extracomunitari devono esibire il permesso di soggiorno sia al momento della presentazione della richiesta che al momento del rilascio del provvedimento. Anche la ricevuta postale attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è valida. In quest’ultimo caso bisogna allegare a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

 

Chi può fare domanda

Possono presentare la domanda per la patente internazionale di guida:

  • il diretto interessato che esibisce un documento di identità;
  • una persona delegata con documento di identità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda, più fotocopia del documento di identità del delegante (la persona delegata deve esibire la patente di guida in originale del delegante);
  • un’autoscuola o uno studio di consulenza automobilistica.

Se il richiedente non ha una carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente rilasciato dallo Stato italiano o da altri stati.

Se il documento è in lingua straniera va allegata una traduzione in lingua italiana (tranne quando esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o al notaio.

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