Patente sospesa, ritirata o revocata: le differenze

Ritiro, sospensione e revoca sono provvedimenti diversi previsti dagli articoli 216, 218 e 219 del Codice della Strada, con conseguenze e tempi di recupero della patente differenti

Ritiro, sospensione e revoca della patente non sono la stessa cosa: ecco cosa prevede il Codice della Strada e come sapere quando si può tornare a guidare.
Patente sospesa, ritirata o revocata: le differenze

Patente ritirata, sospesa e revocata non sono la stessa cosa: il Codice della Strada disciplina tre provvedimenti distinti, con conseguenze diverse per l’automobilista e procedure diverse per tornare alla guida. Capire la differenza è importante soprattutto quando il provvedimento arriva dopo una violazione, perché da questo dipendono i tempi e le modalità per rimettersi al volante.

Il ritiro della patente: cos’è e quando avviene (art. 216 CdS)

Il ritiro della patente, disciplinato dall’articolo 216 del Codice della Strada, consiste nel prelievo materiale del documento da parte degli organi di polizia. Può trattarsi di un ritiro “tecnico”, legato per esempio a irregolarità che possono essere sanate, come un carico sporgente non segnalato correttamente: in questi casi la patente viene restituita non appena viene ripristinata la condizione di regolarità. Il ritiro può anche avere natura cautelare e precedere un successivo provvedimento di sospensione: l’agente che accerta la violazione ritira la patente e la trasmette alla Prefettura del luogo dell’infrazione entro 5 giorni. Il ritiro, di per sé, non significa quindi che la patente sia stata persa in via definitiva.

La sospensione della patente: la sanzione più comune (art. 218 CdS)

Con la sospensione, regolata dall’articolo 218 del Codice della Strada, il conducente perde temporaneamente il diritto di guidare per un periodo determinato. Il documento continua a esistere e viene restituito allo scadere del termine stabilito dal Prefetto, che emette il decreto di sospensione entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione: il periodo di sospensione, però, decorre dal giorno del ritiro materiale e non dalla data del decreto. La durata varia in base alla gravità della violazione: per un eccesso di velocità oltre i 40 km/h ma non superiore a 60 km/h la sospensione va da 1 a 3 mesi, mentre oltre i 60 km/h sale da 6 a 12 mesi.

La sospensione breve legata ai punti patente (art. 218-ter CdS)

Il Codice della Strada prevede anche una sospensione breve, applicabile quando il conducente ha un numero di punti residui sotto una determinata soglia al momento dell’accertamento di specifiche violazioni. In particolare, la sospensione è di 7 giorni per chi ha tra 10 e 20 punti residui, e sale a 15 giorni per chi ha meno di 10 punti. Anche in questo caso si tratta di una sospensione temporanea, non di una revoca: la patente torna valida alla scadenza del periodo indicato nel provvedimento.

La revoca della patente: il provvedimento più grave (art. 219 CdS)

La revoca, prevista dall’articolo 219 del Codice della Strada, è il provvedimento più grave: a differenza della sospensione, non si tratta di un’impossibilità temporanea di guidare, ma della perdita definitiva del titolo di guida. Per tornare al volante è necessario sostenere nuovamente gli esami e conseguire una nuova patente. La revoca scatta tipicamente in caso di recidiva nel biennio per guida in stato di ebbrezza grave (articolo 186, comma 2, lettere b o c), guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (articolo 187) o superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h. Nei casi più gravi è previsto un periodo di inibizione fino a 3 anni: per riconseguire la patente occorre attendere almeno 2 anni dalla revoca, che salgono a 3 anni nelle situazioni più gravi, e sostenere nuovamente l’esame.

Guidare con la patente sospesa: cosa si rischia

Mettersi alla guida durante il periodo di sospensione comporta conseguenze molto più serie della violazione originaria. Per la sospensione conseguente ad accertamento di guida in stato di ebbrezza (articolo 186, comma 2, lettere a, b e c) o sotto l’effetto di stupefacenti (articolo 187), l’articolo 218, comma 6 del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa da 2.004 a 8.017 euro, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente e al sequestro amministrativo del veicolo per 3 mesi; in caso di reiterazione della violazione, al sequestro si sostituisce la confisca del veicolo.

Come sapere quando si può tornare a guidare

È fondamentale fare riferimento al provvedimento ricevuto e alle indicazioni dell’autorità competente, senza presumere che, trascorso un certo numero di giorni, sia automaticamente possibile rimettersi alla guida. Prima di utilizzare nuovamente l’auto occorre verificare che il periodo di sospensione indicato nel decreto prefettizio sia effettivamente terminato e che siano state soddisfatte eventuali ulteriori condizioni previste dal provvedimento. In caso di dubbi è opportuno rivolgersi alla Prefettura, alla Motorizzazione Civile o all’autorità indicata nella documentazione ricevuta.

Domande frequenti su ritiro, sospensione e revoca della patente

Qual è la differenza tra ritiro e sospensione della patente?

Il ritiro è il prelievo materiale del documento da parte della polizia e può essere temporaneo o cautelare; la sospensione è il provvedimento con cui il Prefetto vieta di guidare per un periodo determinato, al termine del quale la patente torna valida.

Qual è la differenza tra sospensione e revoca?

Con la sospensione la patente esiste ancora e torna utilizzabile alla scadenza del periodo stabilito; con la revoca il titolo di guida viene definitivamente meno ed è necessario sostenere nuovamente gli esami per conseguirne uno nuovo.

Quanto dura la sospensione della patente per eccesso di velocità?

Per un eccesso di velocità oltre i 40 km/h ma non superiore a 60 km/h la sospensione va da 1 a 3 mesi; oltre i 60 km/h la sospensione sale da 6 a 12 mesi.

Cosa succede se si guida con la patente sospesa per ebbrezza o droga?

Si rischia una sanzione da 2.004 a 8.017 euro, la revoca della patente e il sequestro amministrativo del veicolo per 3 mesi, che diventa confisca in caso di reiterazione, ai sensi dell’articolo 218 comma 6 del Codice della Strada.

Dopo quanto tempo si può riconseguire la patente dopo la revoca?

Nei casi di revoca per recidiva di guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti occorre attendere almeno 2 anni dalla revoca, che salgono a 3 anni nelle situazioni più gravi, prima di poter sostenere nuovamente gli esami.

Cos’è la sospensione breve prevista dall’articolo 218-ter?

È una sospensione di 7 giorni, per chi ha tra 10 e 20 punti residui sulla patente, o di 15 giorni per chi ne ha meno di 10, applicata al momento dell’accertamento di specifiche violazioni.

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