Rca compagnie fantasma: come evitare fregature

Attenzione a stipulare polizze via web. I rischi sono dietro l'angolo

I consigli per difendersi dalle truffe sull'Rc auto praticate dalle cosiddette "compagnie fantasma"
Rca compagnie fantasma: come evitare fregature

I costi a volte troppo elevati delle normali assicurazioni spingono molti automobilisti a stipulare polizze via internet.

Tuttavia il web nasconde sempre dei rischi e i casi di persone truffate da fantomatiche “compagnie” (che poi si rivelano inesistenti) non si contano nemmeno più.

Come ci si difende dalle compagnie fantasma? Ecco alcuni consigli per evitare fregature con l’RC auto.

 

Truffe Rc auto: cosa c’è da sapere

A monitorare l’operato del assicurazioni italiane è IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Oltre a controllare la gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle varie imprese e a verificare il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia assicurativa, l’IVASS pubblica periodicamente una “lista nera” contenente i nominativi delle cosiddette “assicurazioni fantasma”, quelle cioè che raggirano i consumatori proponendo loro polizze-truffa.

Ma l’Istituto dà anche consigli su come difendersi dalle truffe, specialmente quelle che circolano sul web. In primo luogo, prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto bisogna verificare che lo stesso sia emesso da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa.
In particolare, sul sito www.ivass.it sono presenti:

  • gli elenchi delle imprese italiane e straniere ammesse a operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la Rc auto);
  • l’elenco degli avvisi sui casi di contraffazione, sulle società non autorizzate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione;
  • il Registro Unico degli Intermediari (RUI) assicurativi e l’elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i siti e i profili social degli intermediari che esercitano l’attività assicurativa via web, questi devono sempre indicare:

  • i dati identificativi dell’intermediario;
  • l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero e la data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, oltre all’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

I siti o i profili social che non contengono queste informazioni non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulare polizze-truffa.

 

Polizze-fantasma: cosa si rischia

Le polizze Rc auto stipulate con una “compagnia fantasma” non sono valide sotto alcun aspetto, non costituiscono una copertura assicurativa reale in caso di sinistro e, soprattutto, non rispettano la normativa vigente in materia assicurazione auto.

Dunque, chi ci rimette è il contraente della polizza, che nel caso rischia sia una sanzione che il sequestro del veicolo. Recita infatti l’art. 193 comma 2 del Codice della strada: «Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 849 euro a 3.396 euro». E ancora, al comma 4: «L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio».

Attenzione poi, perché oggi ad accertare la violazione basta un rapido controllo su internet (comma 4-ter): «L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 comma 1».

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Guide e utilità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)