Autovelox, multa nulla se notificata dopo 90 giorni

Comune condannato a pagare anche le spese legali

Autovelox, multa nulla se notificata dopo 90 giorni

La multa dell’autovelox è nulla se notificata al trasgressore dopo più di 90 giorni. A ribadire l’annullabilità della sanzione per superamento dei tempi previsti, di appunto 90 giorni, dall’articolo 201 del Codice della Strada, è una recente sentenza (n° 5/2022 del 10 febbraio) del Giudice di Pace di Acqui Terme, provincia di Alessandria, che ha accolto il ricorso di un automobilista e ha condannato il Comune anche a rimborsare le spese legali al ricorrente.

Sanzione per eccesso di velocità

L’automobilista, multato dall’autovelox per eccesso di velocità, ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento del verbale. L’infrazione, elevata a proprio carico dalla Polizia Locale e accertata con apparecchiatura elettronica in circostanze tali da non consentire la notifica immediata, risultava essere avvenuta il 9 febbraio 2021 mentre l’atto veniva consegnato al servizio postale per la notifica al trasgressore solo in data 21 maggio 2021.

La tesi dell’ente comunale respinta dal giudice

Il Giudice di Pace non ha accolto la tesi dell’amministrazione comunale che sosteneva la possibilità dell’esistenza di un giustificato scostamento tra il momento dell’infrazione e quello dell’effettiva identificazione del trasgressore (in questo caso avvenuto 14 giorni dopo l’infrazione) posticipando così il decorrere il termine della notifica dalla data d’identificazione.

Motivando il respingimento della tesi del Comune, il giudice ha spiegato che una tale interpretazione della norma aprirebbe una “indebita area, non tanto di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, quanto di assoluta arbitrarietà, ed, in ogni caso, manifestamente illegittima per violazione dell’art. 201 CdS, poiché legittimerebbe ogni Comune, a seconda delle dimensioni, della dotazione organica e delle risorse a disposizione, nonché finanche invocando il proprio dissesto finanziario, ad invocare l’esimente del ritardo congruo, come intercorso tra accertamento dell’infrazione ed accertamento ed identificazione del colpevole”.

Alla luce di tale motivazioni, il giudice ha stabilito l’annullamento della sanzione e ha condannato l’Ente al rimborso delle spese legali del ricorrente.

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