Multe autovelox: cade l’obbligo di comunicare chi era alla guida
Questo è quanto stabilito dall'ordinanza 26553/2024, pubblicata l'11 ottobre dalla Cassazione
Una nuova ordinanza della Cassazione ribadisce la necessità di limitare l’uso indiscriminato degli autovelox. Con questa decisione, viene meno l’obbligo di ridurre i punti sulla patente nel caso in cui venga presentato un ricorso al giudice o al prefetto contro una multa autovelox, come nel caso di un eccesso di velocità. In altre parole, la comunicazione dei dati del conducente per il taglio dei punti sarà sospesa fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale o amministrativo.
In caso di ricorso contro una multa autovelox viene meno l’obbligo di comunicare i dati del conducente
Di conseguenza, se un giudice o un prefetto annulla i verbali di infrazione, ciò comporta l’esclusione delle violazioni relative all’articolo 126 bis, secondo comma, del Codice della Strada, che riguarda l’obbligo di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo. Questo è quanto stabilito dall’ordinanza 26553/2024, pubblicata l’11 ottobre dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Nel caso specifico, è stato accolto uno dei motivi di ricorso presentati da un automobilista che aveva ricevuto undici verbali per non aver comunicato i dati del conducente entro i sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione. Il giudice di pace ha ridotto la sanzione al minimo edittale, ma il Tribunale ha rigettato l’appello.
Ora entra in gioco la censura secondo cui il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare nulli i verbali relativi alla violazione delle norme sulla patente a punti. Questo è dovuto al fatto che i verbali per eccesso di velocità, rilevati tramite autovelox, sono stati annullati dal giudice per mancanza di motivazione. Tale annullamento è significativo a causa della stretta connessione esistente tra il verbale di infrazione principale e la violazione di cui all’articolo 126 bis, secondo comma, del Codice della Strada.
Il collegio non condivide l’orientamento giurisprudenziale che stabilisce il termine per comunicare i dati non dalla definizione dell’opposizione, ma dalla richiesta dell’autorità al proprietario del veicolo. Se il ricorso ha esito negativo, l’amministrazione deve inviare un nuovo invito. Se il verbale è annullato, cadono le violazioni collegate all’articolo 126 bis, secondo comma, Cds.
Seguici qui