Ubriachi alla guida: è reato anche per chi va in bicicletta
Ma le sanzioni amministrative accessorie restano inapplicabili
Mettersi alla guida dopo aver bevuto d’ora in poi sarà considerato reato, anche se il mezzo in questione è una bicicletta.
La sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2015, n. 4893, ha deciso infatti di ampliare il raggio di pertinenza del reato per guida in stato di ebbrezza.
L’orientamento giurisprudenziale contesta dunque la pretesa di inapplicabilità della disciplina penalistica della guida sotto l’effetto di alcool alla conduzione di mezzi non motorizzati, come appunto la bicicletta. Il reato sussiste anche per questa tipologia di veicolo, in quanto anche un velocipede può interferire sulla circolazione stradale, alterandone regolarità e sicurezza.
E’ chiaro che nel caso una persona venga trovata ubriaca in sella a una bicicletta, le sanzioni amministrative accessorie risultano inapplicabili. La sospensione della patente per esempio sarebbe impossibile, dal momento che per guidare una bici non è richiesta alcuna licenza specifica.
Inutile quindi appellarsi al fatto che una cattiva condotta al volante di un mezzo a due ruote, anche se privo di motore, possa risultare innocua, dal momento che “mettersi al volante” in condizioni di ebbrezza alcolica rappresenta un pericolo oggettivo e reale per la sicurezza delle persone presenti sulle strade.
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