Autovelox: multa nulla se non c’è indicata la taratura periodica del dispositivo
La Corte di Cassazione ha dato ragione all'automobilista
Le multe degli autovelox fanno spesso discutere e portano a numerosi ricorsi, di fronte al Giudice di Pace. Uno di questi ricorsi era stato accettato qualche mese fa, per la mancanza della taratura periodica del dispositivo. Il comune abruzzese aveva fatto ricorso contro questa sentenza, ma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22889/18, ha confermato le ragioni dell’automobilista, annullando così la sanzione irrogata nei suoi confronti.
Autovelox e taratura: il dispositivo della Cassazione
Un automobilista si era visto notificare una multa per eccesso di velocità, su un tratto di strada che prevedeva un limite di 50 chilometri orari. La sanzione veniva irrogata, grazie al rilevamento di un’apparecchiatura elettronica della quale, però, non era stata data dimostrazione della sua sottoposizione a una regolare taratura. Questo costituisce un’operazione imprescindibile ai fini dell’affidabilità della rilevazione, con la conseguenza della nullità del verbale in sua assenza.
I Giudici, respingendo il ricorso dell’amministrazione comunale, hanno ricordato come l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza 113/2015 sull’articolo 45, comma 6 Cds) ne abbia dichiarato la sua illegittimità per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. La Consulta ha rilevato come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura possa pregiudicare l’affidabilità a prescindere dalle modalità di impiego degli strumenti destinati alla rilevazione della velocità.
La taratura deve essere indicata nel verbale
“La taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento – viene scritto dalla Suprema Corte – il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo”. Dunque, la taratura periodica deve comparire chiaramente nel verbale, altrimenti la multa non è valida.
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