Autovelox, nuove regole con la direttiva Minniti

Devono essere sempre segnalati preventivamente e ben visibili

Autovelox - Gli autovelox e i vari sistemi di rilevamento della velocità stradale sono oggetto delle novità apportate dalla direttiva Minniti. Le nuove indicazioni vietano i dispositivi di controllo elettronici nascosti o non segnalati preventivamente.
Autovelox, nuove regole con la direttiva Minniti

La direttiva Minniti che rivede le normative relative ai controlli sulle strade coinvolge anche gli autovelox. Nello specifico la direttiva classifica i sistemi di rilevamento della velocità in tre maxi-categorie: fissi (come il Tutor e il Vergilius), temporanei (l’autovelox) e mobili (dispositivi utilizzati da un veicolo in movimento).

Nel nuovo provvedimento, in merito all’azione di controllo dei dispositivi di accertamento della velocità media, si legge che questa “deve essere attuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 km/h, e a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell’intervallo tra 60 e 110 km/h”.

La direttiva vieta gli autovelox nascosti spiegando che le postazioni per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La legge non fissa una distanza minima tra l’avviso segnaletico e la postazione di controllo che deve comunque essere “adeguata” e per la quale bisogna fare riferimento, precisa la direttiva, alla velocità locale predominante del tipo di strada.

Ne deriva che su autostrade e strade extraurbane principali la distanza minima è fissata a 250 metri, su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità oltre i 50 km/h) è di 150 metri, mentre sulle altre strade scende a 80 metri. In ogni caso la direttiva specifica che tale distanza non può essere superiore a 4 km e che “tra il segnale di avviso e la postazione di controllo non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico”.

Sulla circolare del ministero viene inoltre affrontata anche un’altra questione relativa alla misurazione della velocità rilevata dai sistemi elettronici. A tal proposito si legge che “alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale citata”.

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