Codice della Strada, cosa cambia con la nuova circolare su sostanze stupefacenti e punibilità

Introdotto il concetto di "correlazione temporale" tra assunzione e guida

Codice della Strada, cosa cambia con la nuova circolare su sostanze stupefacenti e punibilità

Arrivano alcune novità che allentano la stretta relativa alle sostanze stupefacenti al volante introdotta dal nuovo Codice della Strada, in vigore dallo scorso dicembre, con delle nuove linee guida per l’accertamento dello stato di alterazione al volante.

Attraverso una circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute, inviati a prefetti e questori, è stato introdotto il concetto di “correlazione temporale” tra assunzione della sostanza e guida, chiarendo che una persona è punibile per guida sotto l’effetto di droghe solo nel caso in cui ci sia “una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativa sull’abilità alla guida”. In poche parole può essere punito solo il conducente che abbia assunto droga da poco tempo. Di recente questa parte del nuovo Codice della Strada era finita nel mirino dei giudici della Corte Costituzionale.

Le precisazioni del Ministero dei Trasporti

Su quanto introdotto dalla circolare il Ministero dei Trasporti precisa che essa “non contraddice le novità” del Codice della strada, ma rileva che la nuova norma, “diversamente dalla precedente formulazione, punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica”. L’elemento caratterizzante, a cui fa riferimento la locuzione “dopo aver assunto”, aggiunge, “è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo”.

Non punire chi è sottoposto a cure mediche

Con l’intento di escludere dalla punibilità chi è sottoposto a cure mediche, la circolare determina la necessità di provare “che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”.

Nessun questione di legittimità per i test utilizzati per accertare la presenza di droga alla guida, con il Ministero dei Trasporti che afferma che “sono confermati”, essendo che la relativa direttiva, che disciplina le modalità dei controlli sull’uso di stupefacenti, è stata adottata l’11 aprile “in piena coerenza” con il nuovo quadro normativo che supera il concetto (soggettivo e non dimostrabile) di “stato di alterazione”.

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