Multe stradali, adesso arrivano via Pec

Si parte il primo febbraio e il verbale va pagato anche se non leggiamo la posta

A partire dal primo febbraio le multe stradali arrivano via Pec. Lo prevede un decreto ministeriale depositato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale
Multe stradali, adesso arrivano via Pec

Le multe stradali si adeguano ai tempi e a partire dal primo febbraio arriveranno via email. Non a tutti, ma a coloro che hanno la Pec, vale a dire la posta elettronica certificata.

Lo prevede il decreto del Ministero dell’Interno depositato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale. Ma che succede se per caso non leggiamo la nostra posta? La notifica avrà comunque valore effettivo?

 

Multe via Pec: come funziona la procedura

Con il decreto depositato in Gazzetta lo scorso 16 gennaio, il Ministero dell’Interno rende operativo (a partire dal primo febbraio) l’invio dei verbali via mail sulla Pec, cioè sulla casella di posta elettronica certificata. A ben vedere, si tratta di una novità prevista da qualche anno, in particolare dalla legge n. 93 del 2013. Ora però ora la Gazzetta Ufficiale manda in stampa il documento che rende concreto e operativo il percorso di notifica. Già, perché di notifica vera e propria si tratta. Infatti, l’arrivo della multa sulla nostra Pec la renderà a tutti gli effetti un atto «notificato e conoscibile» all’automobilista, che non potrà dire di non aver ricevuto niente. In altre parole, la multa (anche via Pec) dovrà essere pagata.

Dunque, se la polizia ferma un automobilista che ha violato il Codice della Strada e lo identifica, gli chiederà anche (se ce l’ha) un indirizzo Pec valido. Ma il poliziotto potrà chiedere la Pec anche al proprietario dell’auto o a qualsiasi altra persona coinvolta. E se per caso diciamo una bugia e giuriamo di non avere la Pec? Niente da fare, gli uffici di polizia sono tenuti a cercare la Pec dell’automobilista sanzionato nei pubblici elenchi a cui abbiano accesso.

La mail che la polizia ci invia avrà come oggetto questa frase: «Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada». E dovrà contenere:

  • il nome esatto e l’indirizzo dell’ufficio che ci scrive;
  • il nome del funzionario pubblico responsabile del procedimento di notificazione;
  • l’indirizzo e il telefono dell’ufficio dove è possibile accedere al fascicolo che ci riguarda;
  • l’elenco pubblico da cui il nostro indirizzo Pec viene ricavato;
  • una copia per immagine o una copia informatica del verbale;
  • ogni informazione utile perché l’automobilista possa esercitare la sua difesa.

Per quanto riguarda la notifica, le regole sono dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005. In sostanza, non conta se consultiamo la Pec o se abbiamo letto il messaggio, poiché la polizia invia la multa via mail e conserva nei suoi archivi un documento elettronico che ne prova l’invio e un secondo documento che ne dimostra l’avvenuto arrivo sulla nostra Pec. Entrambi i documenti sono generati dal sistema interno di invio della polizia stessa e tale procedura costituisce «piena prova dell’avvenuta notificazione». Quindi, se non guardiamo la Pec e i suoi messaggi, la multa s’intende comunque notificata. Se invece la procedura fallisce per colpa del destinatario, la polizia stampa sia il verbale di contestazione che l’avviso di mancata notifica e a quel punto spedirà la multa in modo tradizionale su carta.

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