Multato in compagnia di una prostituta, ma in realtà era la moglie
L'uomo l'aveva raggiunta per parlare della separazione
Multato perché trovato in auto con una prostituta, ma la donna era in realtà sua moglie. E’ successo a un sessantenne toscano, che aveva raggiunto la consorte “al lavoro”, nella zona a luci rosse di San Zeno, per discutere della loro separazione. L’uomo è stato sanzionato dai vigili urbani di Arezzo, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento comunale anti-lucciole, che hanno dovuto poi prendere atto dell’annullamento della contravvenzione da parte del sindaco. A seguito della vicenda, avvenuta nel 2013, l’uomo aveva infatti proceduto a presentare il certificato di matrimonio, come prova delle reali nozze avvenute con la donna.
Il matrimonio tra i due risale a qualche anno fa, quando la ragazza, una nigeriana di 29 anni, ha conosciuto l’uomo ed è convolata a nozze, guadagnando così anche la cittadinanza italiana. La donna, che si era sempre guadagnata da vivere facendo la prostituta fin dal suo arrivo in Italia, non aveva cambiato occupazione dopo le nozze, e forse proprio questo è diventato in seguito la causa della fine dell’unione tra i due.
Fatto sta che per comunicare con la quasi ex consorte, l’uomo aveva dovuto recarsi nella zona “hot” e la trasferta gli era costata 300 euro. Lo stesso a lei. Di fronte ai vigili, non aveva né spiegato che la donna fosse la moglie né aveva voluto pagare subito la contravvenzione. Dopo qualche giorno, aveva invece presentato il ricorso. A gennaio 2014, il sindaco non ha potuto che prendere atto della situazione e farsi da parte, annullando la multa. Del resto, quelli erano solo “affari” di famiglia.
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Affermo che le Ordinanze Sindacali ed i Regolamenti di Polizia Urbana devono essere conformi ai principi generali dell’Ordinamento, secondo i quali la prostituzione su strada non può essere vietata in maniera vasta ed indeterminata. Di conseguenza, i relativi verbali di contravvenzione possono essere impugnati in un ricorso. In più per le medesime ragioni, i primi provvedimenti suddetti non possono essere emessi per problematiche permanenti ed i secondi non possono riguardare materie di sicurezza e/o ordine pubblico.