Autovelox, è il multato a dover dimostrare l’irregolarità della segnaletica

Per la Cassazione l'onere della prova non spetta ai comuni

In Sardegna 119 automobilisti hanno fatto ricorso contro le multe di un autovelox ad Arborea. Ecco come sono andati i fatti
Autovelox, è il multato a dover dimostrare l’irregolarità della segnaletica

Vi è arrivata una multa a casa perché non avevate visto l’autovelox? Siete voi a dover dimostrare che la cartellonistica era inadeguata.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha dato torto a 119 automobilisti sardi i quali avevano presentato ricorso contro le multe comminate dal Comune di Arborea sulla base di rilevazioni fatte da un’apparecchiatura automatica sistemata all’ingresso del paese.

 

Le tappe del processo

La vicenda ha avuto inizio molti anno fa, quando 119 automobilisti avevano citato in giudizio (con ricorsi separati) il Comune di Arborea impugnando le multe per eccesso di velocità accertate da autovelox fissi posizionati su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale.

Nello specifico, tutti i ricorrenti avevano contestato la validità dell’accertamento delle infrazioni affermando che la segnaletica stradale era irregolare per dimensioni, posizione e colore dei cartelli e per le dimensioni dei caratteri impiegati.

A dar ragione agli automobilisti ci aveva pensato il giudice di pace di Terralba, che con la sentenza n. 86 del 2011 annullava tutte le sanzioni e condannava il Comune di Arborea a rimborsare le spese del processo.

Sentenza subito impugnata dal Comune di Arborea, che ricorreva in appello dinanzi al Tribunale di Oristano. Quest’ultimo però confermava la sentenza del giudice di pace di Terralba e dava nuovamente ragione agli automobilisti, confermando la sussistenza di una violazione della normativa sulla preventiva informazione delle postazioni di controllo (i cui contenuti sono stabiliti dal D.M. del 15 agosto 2007).

Per il giudice d’appello avrebbe poi dovuto essere l’amministrazione a essere gravata dell’onere della prova (in base all’art. 2697 del Codice Civile), non solo in riferimento alla presenza dei cartelli di indicazione, ma anche circa la rispondenza degli stessi per visibilità e intelligibilità delle scritte alla loro funzione di informativa.

Il Tribunale di Oristano condannava poi il Comune di Arborea al pagamento delle spese del giudizio d’appello.

 

La sentenza della Cassazione

Le motivazioni espresse dal Tribunale di Oristano non hanno però convinto la Corte di Cassazione.

Secondo i giudici ermellini nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni. Infatti, in materia di accertamento di violazioni delle norme compiuto mediante i dispositivi di controllo, ciò che rileva è la concreta percepibilità e leggibilità dell’avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità.

Ma c’è anche un secondo errore da parte del Tribunale. Secondo la Cassazione è il multato (ai sensi del D.M. del 15 agosto 2007) a dover provare l’ l’inidoneità della segnaletica, non l’amministrazione comunale.

Ora la palla passa nuovamente al Tribunale di Oristano e sarà un altro magistrato a riesaminare la causa in essere.

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