Patente di guida, novità su rilascio e rinnovo

No a chi è affetto da disturbi del sonno

Patente di guida rilascio e rinnovo - Tramite decreto ministeriale vengono introdotte alcune novità su rilascio e rinnovo della patente di guida: divieto di concessione a chi soffre di disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne e aggiunta delle "malattie neurologiche" all'elenco delle patologie che possono inibire rilascio e rinnovo della patente.
Patente di guida, novità su rilascio e rinnovo

Con il nuovo decreto del ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce la direttiva comunitaria, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 dicembre 2015, vengono introdotte una serie di novità per quanto riguarda il rilascio e il rinnovo della patente in guida. Una delle principali è il divieto di concessione della patente per chi soffre di disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne

Nello specifico il provvedimento governativo prevede che “la patente non deve essere nè rilasciata nè rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbo del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell’attenzione“.

Le medesime restrizioni riguardano anche coloro che soffrono di grave affezioni neurologiche. Il decreto del ministero amplia le patologie che possono inibire il rilascio o il rinnovo della patente di guida aggiungendo le malattie neurologiche. Il provvedimento va così a modificare il decreto legislativo 59 del 2011, aggiungendo il paragrafo H denominato “Malattie neurologiche” che segue il paragrafo G relativo alle “Turbe psichiche”.

In particolare, si legge nel nuovo atto legislativo, “la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida“. In ogni caso il provvedimento lascia aperta la possibilità per la commissione medica locale di poter “autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo e alle capacità funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della sintomatologia sensitiva sensoriale, motoria e del trofismo muscolare“.

Dichiarando esplicitamente che in questi casi gli interessanti dovranno dimostrare “di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente“, il decreto legislativo precisa poi tuttavia che “in questi casi la validità della patente di guida non può essere superiore a due anni“.

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1 commento

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  • Cesare Zaccaria ha detto:

    Il medico deputato alla concessione o rinnovo della patente non certifica minimamente che il candidato sia esente da impedimenti psico fisici fatta eccezione per l’esame della vista. E’ scandaloso!

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