RC Auto: l’auto ferma è da assicurare?

L'assicurazione nei casi di auto ferma o non idonea

L'assicurazione RC Auto è obbligatoria anche se l'auto resta ferma per mesi o addirittura anni? Ci sono diversi casi, ma la necessità dell'RCA dipende sostanzialmente da dove viene parcheggiata la vettura.
RC Auto: l’auto ferma è da assicurare?

L’assicurazione RC Auto propone spesso molti temi e quesiti, uno dei quali è legato alle vetture ferme per mesi o addirittura anni. E’ necessario assicurare comunque la vettura oppure si può risparmiare questa cifra? Non c’è un caso unico, ma varie possibilità, secondo cui la macchina può essere o meno assicurata.

L’RC Auto sulla vettura in circolazione

Se l’auto circola su qualsiasi tipo di strada, deve essere coperta con la RC Auto. L’obbligo decade solamente quando il veicolo viene sottoposto a demolizione oppure viene radiato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

RC Auto con vettura parcheggiata in strada pubblica

Un’auto parcheggiata in strada su suolo pubblico deve essere anch’essa assicurata. Per legge, infatti, una vettura in sosta è comunque in circolazione e, dunque, non ci sono cambiamenti. Lo ha ribadito più volte la Corte Costituzionale in più sentenze: i veicoli in sosta, infatti, alterano il movimento degli altri mezzi e possono essere coinvolti nei sinistri.

RC Auto e la vettura in box privato

L’unica eccezione al pagamento dell’assicurazione RC Auto è legata alla sosta del veicolo in proprietà privata, cioè all’interno di un box o di un’area recintata. In questo caso, come ha comunicato la Cassazione con la sentenza 1062/1996, il proprietario della vettura non è obbligato ad assicurarla. Ma, ovviamente, appena il veicolo lascia la proprietà privata e percorre anche solamente un metro sul suolo pubblico, l’RCA diventa nuovamente obbligatoria.

Il veicolo non idoneo alla circolazione e l’RCA

Questo è un caso un po’ più particolare e riguarda le vetture senza parti fondamentali per poter circolare. Ma attenzione, questo non libera il proprietario dalla necessità di assicurarli. Così, infatti, si è espressa Corte di Cassazione nel 2008: “Questa Corte ha ripetutamente affermato che i veicoli, ancorché privi di parti essenziali per un’autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall’obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame”.

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