Si può tenere occupato un parcheggio pubblico a piedi? Cosa dice la legge
Stallo "prenotato" fisicamente da una persona: quando è lecito e quando no
A tutti sarà capitato almeno una volta di imbattersi in qualcuno che a piedi stava occupando il parcheggio nell’attesa che arrivasse un parente o un amico che con l’auto stava facendo il giro dell’isolato. Una situazione comune, soprattutto in Italia, che rappresenta un abitudine di tanti particolarmente diffusa in quelle situazioni quando i parcheggi sono rari e riuscire a trovarne uno libero diventa una vera e propria impresa.
Ma si può “bloccare” a piedi lo stallo di un parcheggio pubblico? Cosa dice la legge a riguardo? Un chiarimento su questo tema ce lo fornisce l’avvocato penalista Giuseppe Di Palo che, in uno dei video sui suoi canal social, spiega che questo tipo di comportamento va a chiamare in causa l’articolo 157 del Codice della Strada che quando parla di fermata e sosta fa riferimento diretto ai soli veicoli e non alle persone o a qualsiasi altro oggetto posizionato nello stallo che spesso viene usato per tenere il posto. In questo senso la normativa è chiara e semplice: il parcheggio si occupa con l’auto e non con il corpo.
La micro-anticipazione della manovra
Tuttavia, l’avvocato Di Palo parla del “grande equivoco” che nasce da alcune pronunce della Cassazione nella quale viene ammessa una sorta di delega non scritta che prevede che il passeggero possa scendere e anticipare per pochi istanti il parcheggio dell’auto, se il conducente è già i fase di completamento della manovra. Ma non si tratta di una “prenotazione” del parcheggio, bensì di una micro-anticipazione della manovra che affinché sia lecita prevede la coesistenza contemporanea di due condizioni: la prima è che l’auto dev’essere vicina, presente a ridosso dello stallo, quindi sostanzialmente già in fase di parcheggio; la seconda è che l’occupazione dello stallo deve durare solo il tempo strettamente necessario alla manovra, quindi pochi secondi.
La “prenotazione” dello spazio pubblico non è ammessa
Quindi nel caso in cui l’amico, il parente o il conoscente della persona che a piedi ha occupato lo stallo sta facendo con l’auto il giro il discorso cambia, perché non c’è una manovra di parcheggio in corso, facendo dunque decadere una (e in molti casi entrambe, visto che l’auto non è nei pressi dello stallo da occupare) delle due condizioni necessarie per la micro-anticipazione consentita. In un caso del genere si palesa una “prenotazione” a distanza di uno spazio pubblico, fattispecie che non ha una vera copertura giuridica.
Se si impedisce fisicamente di parcheggiare si va sul penale
La questione può avere risvolti ancora più seri se, come afferma l’avvocato Di Palo, la persona che occupa fisicamente lo stallo del parcheggio pubblico impedisce a un’altra auto di parcheggiare. In questi casi si può passare da una semplice irregolarità amministrativa, ad una condotta che fa sorgere un vero e proprio reato di violenza privata, prevista dall’articolo 610 del Codice penale, che si concretizza quando si costringe qualcuno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare o non fare qualcosa. La violenza, precisa l’avvocato Di Palo, non deve essere per forza essere un gesto violento come uno spintone o un’aggressione, ma può manifestarsi anche con un ostacolo fisico che blocca la libertà di movimento dell’altro.
Alla luce di tutto questo, tenere il posto per pochi secondi, mentre l’auto è già lì e sta parcheggiando è una condotta che ha legittimità legale, mentre tenere lo stallo occupato mentre l’auto invece ancora deve arrivare invece no, perché in questo caso non si sta aiutando una manovra ma si sta occupando abusivamente uno spazio che non si può prenotare.
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