Cinture di sicurezza: multa valida anche in assenza di contestazione
La Cassazione fa chiarezza su un punto controverso
La multa senza contestazione immediata per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza può essere impugnata davanti al Giudice di Pace? A fare chiarezza in merito è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 22991/19 depositata il 16 settembre.
L’articolo 201 del Codice della Strada disciplina i casi in cui non è possibile la contestazione immediata della multa. Nello specifico: impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; sorpasso vietato; accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale; accertamento effettuato con apparecchiature e dispositivi per il controllo e l’accertamento delle infrazioni senza necessità di presenza di agente accertatore; rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso appositi dispositivi; accertamento delle violazioni per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Oltre ai casi indicati nell’articolo 201 del CdS, la Cassazione ha indicato con l’ordinanza numero 22991/19 anche l’ipotesi in cui l’automobilista, fermato dalle Forze dell’Ordine per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, si allontani volontariamente per ragioni di urgenza chiedendo la notifica del verbale di contestazione presso la propria residenza.
Se in passato la “scusa” della mancata contestazione immediata veniva utilizzata quale motivo di diritto per richiedere l’annullamento della multa, oggi, grazie all’intervento della Suprema Corte, questo escamotage potrebbe non portare più alcun beneficio.
I giudici della Corte di Cassazione hanno infatti spiegato come la richiesta del trasgressore della notifica del verbale adducendo la scusa di “avere fretta” giustifichi l’impossibilità della contestazione immediata da parte degli agenti accertatori. Analogamente, la Suprema Corte ha poi evidenziato l’irrilevanza dell’allontanamento senza o con autorizzazione degli agenti a seguito di richiesta del trasgressore.
Pertanto, qualora il conducente dell’auto che venga fermata per un controllo sia di fretta e decida di allontanarsi volontariamente e immediatamente per motivi personali, la mancata contestazione immediata sarà legittima ed il solo verbale sarà sufficiente per ritenere accertato il mancato utilizzo in auto della cintura di sicurezza purché venga indicato l’allontanamento volontario da parte del trasgressore.
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