Codice della strada: le novità per le targhe estere dal 1° febbraio 2022

Cambiano alcune norme, con sanzioni fino a 3.558 euro

Codice della strada: le novità per le targhe estere dal 1° febbraio 2022

La battaglia ai furbi delle targhe estere prosegue, con le novità in arrivo sul Codice della strada, a partire da domani 1 febbraio. L’aggiornamento è legato all’articolo 93 bis e propone un’importante modifica alle regole per chi guida con un’auto (così come una moto o un rimorchio) con targa straniera, ma è residente in Italia.

Le novità

Tutti i veicoli a targa estera di proprietà di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia potranno circolare non oltre tre mesi da quando il proprietario ha stabilito la sua residenza nel nostro Paese. Dunque, ogni cittadino italiano avrà tempo 90 giorni per mettersi in regola con la propria vettura, altrimenti scatteranno le sanzioni.

Dal prossimo 18 marzo, inoltre, se il conducente non è il proprietario del mezzo, ma risiede in Italia da più di 3 mesi, dovrà esibire un documento che dimostri da quando e come utilizza il veicolo. Se questo tempo supera i 30 giorni, anche non continuativi, nel corso di un anno, dovrà essere registrato in un apposito elenco del PRA.

Le eccezioni

Ci sono alcune eccezioni ed esenzioni. Tutti i cittadini del comune di Campione d’Italia, i mezzi con targa di San Marino, il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero ed il personale delle forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e ai loro familiari conviventi.

Le sanzioni

Sono molto salate le sanzioni per chi non rispetta queste norme del Codice della Strada. Da un minimo di 400 ad un massimo di 1.600 euro per chi non rispetta le tempistiche previste dalla legge per la registrazione. Da 250 a 1.000 euro per chi non ha il documento per attestare il conducente, se diverso dal proprietario del veicolo.

Infine, si va da 712 a 3.558 euro per tutti coloro che “circolano con un veicolo per il quale non abbiano effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbiano provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede”.

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