Guida durante la sospensione della patente: delucidazioni del Ministero sulle sanzioni

Guida durante la sospensione della patente: delucidazioni del Ministero sulle sanzioni

Il Ministero dell’Interno con Circolare n. 300/A/3953/16/109/55 del 01.06.2016 chiarisce il regime sanzionatorio da applicare al conducente che circoli durante il periodo di sospensione della patente, a seguito della mancata sottoposizione a visita medica o ad esame di idoneità tecnica alla luce della modifica apportata all’art. 128 del Cds.
Infatti, in virtù dell’incertezza circa le sanzioni da applicare al caso concreto, è sorta l’esigenza di specificare quali fattispecie ricondurre al regime sanzionatorio più favorevole dell’art. 128, comma 2 e quali invece al regime più rigido previsto dall’art. 218, comma 6, del Cds.

Il Ministero, pertanto, ha preliminarmente sottolineato il duplice carattere della sospensione della patente avente sia natura di sanzione accessoria che cautelare.

Nell’ipotesi di sanzione accessoria la sospensione della patente mira ad una funzione prevalentemente repressiva e deterrente verso gravi comportamenti illeciti, la cui durata è stabilita dall’autorità amministrativa in funzione della gravità del comportamento posto in essere ed accertato. In questo caso trova applicazione il più rigido regime sanzionatorio previsto dall’art. 218, comma 6, del Cds: “Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004,00 a euro 8.017,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”.

Il Ministero elenca, a titolo esemplificativo, gli ambiti di applicazione:

A. sospensione della patente a tempo determinato conseguente all’accertamento dell’illecito di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lette-re a), b) e c), del Cds;
B. sospensione della patente a tempo determinato conseguente all’accertamento dell’illecito di guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti;
C. sospensione cautelare della patente adottata dal prefetto fino all’esito dell’esame di revisione, in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alco-lemico (TA) superiore a 1,50 g/l, ai sensi dell’art. 186, comma 9, del Cds. In questo caso la sospensione discende direttamente dall’accertamento della violazione dei limiti del tasso alcolemico;
D. sospensione cautelare della patente disposta dal prefetto fino all’esito dell’esame di revisione, in caso di guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti ex art. 187, comma6, del Cds.

Nell’ipotesi di natura cautelare, la patente viene sospesa al venir meno dei necessari requisiti di abilitazione alla guida e fino a quando non si dimostri di aver recuperato l’idoneità psicofisica o tecnica che risultava mancare o che si presumeva tale. Pertanto, troverà applicazione il regime sanzionatorio previsto dall’art. 128, comma 2, del Cds: “Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 663 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.”

Anche in questo caso il Ministero elenca a titolo esemplificativo gli ambiti di applicazione:
A. sospensione della patente adottata in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi dello stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, terzo periodo, del Cds;
B. sospensione della patente adottata in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico (TA) compreso tra 0,51 e 1,50 g/l ex art. 186, comma 8;
C. sospensione della patente adottata in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti quantitativi dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ex art. 187, comma 8;
D. sospensione della patente adottata ai sensi dell’art. 126 bis, comma 6, in caso di mancata sottoposizione agli esami di idoneità tecnica per perdita totale dei punti della patente;
E. ogni provvedimento di revisione previsto dall’ufficio provinciale della MCTC e diretto all’accertamento della permanenza dell’idoneità tecnica.
In tal modo, si evita il rischio di applicare sanzioni diverse a fattispecie uguali coerentemente con il sistema codicistico.

a cura di Avv. Daniela Musetta

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