Incidenti stradali: cosa fare e come comportarsi

Alcuni consigli quando si è coinvolti in un sinistro stradale

Dopo aver verificato che non vi siano feriti, è doveroso segnalare agli altri utenti della strada l'incidente mediamente apposita triangolo di emergenza. Si procederà alla redazione del Modello CAI e, quindi, alla segnalazione alla Compagnia assicuratrice dell'incidente stradale mediante l'invio della diffida con contestuale richiesta di risarcimento.
Incidenti stradali: cosa fare e come comportarsi

In caso di incidente stradale, è importante porre in essere alcune attività che risulteranno indispensabili per individuare le rispettive responsabilità civili e penali e per ottenere il giusto risarcimento.

Dopo aver verificato che non vi siano feriti, perchè in tal caso sarà necessario prima di tutto chiamare i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine, è doveroso posizionare il segnale di emergenza per avvisare l’incidente agli altri automobilisti.
Sarà, quindi, opportuno fare dei rilievi fotografici che permetteranno successivamente di individuare esattamente la posizione dei veicoli e dei relativi danni, eventuali tracce di frenata o di elementi presenti sul manto stradale come buche, detriti, depositi che hanno contribuito a causare l’incidente.

Qualora sia impossibile rimuovere i veicoli o per conflittualità sulla dinamica dell’incidente, sarà opportuno l’intervento delle forze dell’ordine che provvederanno ai rilievi fotografici sia del luogo del sinistro che sulla posizione dei veicoli. Tali accertamenti concorreranno alla predisposizione del verbale utile alla definizione della dinamica dell’incidente. Sarà utile indicare anche i nominativi di eventuali testimoni.

Tuttavia, se si sono verificati solo danni a cose e non alle persone, quando non c’è conflittualità sulla dinamica dell’incidente, si può compilare il Modulo di Constatazione Amichevole (c.d. Modello CAI), congiuntamente al conducente dell’altro veicolo. Infatti, quando si è coinvolti in un incidente è doveroso fornire le proprie generalità ma se le modalità del sinistro sono controverse si può non sottoscrivere il modello CAI. Contrariamente, qualora sia firmato da ambo le parti si presume vero fino a prova contraria ex art. 143 Cod. ass. Tale modulo va inviato alla compagnia entro tre giorni dalla data del sinistro.

Comunque, anche se si ritiene di non avere responsabilità nella causazione dell’incidente, sarà bene inviare una denuncia di sinistro sia alla propria compagnia che a quella di controparte con raccomandata A.R., via fax o via posta elettronica indicando data e luogo del sinistro, generalità dei conducenti, dei proprietari dei veicoli, estremi delle polizze assicurative e delle auto coinvolte, modalità del sinistro, eventuali testimoni ed interventi di forze dell’ordine, preventivo per danni a cose e documentazione medica nell’ipotesi di lesioni fisiche. Nella diffida con contestuale richiesta di risarcimento sarà opportuno specificare anche la disponibilità a sottoporre l’auto ad un loro fiduciario per la perizia indicando giorni e orari per l’espletamento dell’incarico peritale. Solo dopo la perizia sarà possibile far riparare il veicolo.

Due sono i tipi di procedura:

Risarcimento diretto con invio della diffida e contestuale richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa quando l’incidente si è verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, non ha interessato più di due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia determinando danni a cose o lesioni di lievi entità e quindi inferiori al 9%, e l’assicurato non sia responsabile del sinistro anche solo in parte.

Risarcimento all’assicurazione di controparte responsabile del sinistro in tutte le altre ipotesi in cui non si può avvalere del risarcimento diretto.
Ai sensi dell’art. 148 Cod. assicurazioni, il terzo trasportato dovrà richiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo in cui si trovava a bordo. per la parte eccedente potrà inoltrare la richiesta all’assicurazione del veicolo responsabile.

Ricevuta la richiesta di risarcimento la compagnia ha un termine di 60 giorni per formulare un’offerta di risarcimento per danni alle cose (30 giorni nel caso di Modello CAI con firma congiunta), e di 90 giorni nell’ipotesi di lesioni fisiche.
Giunti ad un accordo satisfattivo per ambo le parti, la somma va liquidata in 15 giorni altrimenti tale importo potrà essere trattenuto come acconto sul maggior dovuto.
Qualora non sia stato possibile raggiungere un accordo, è necessario invitare la compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, in quanto condizione di procedibilità per un eventuale giudizio. L’accordo raggiunto vale come titolo esecutivo. Nelle altre ipotesi ( mancato accordo, comunicazione di non voler partecipare all’incontro o mancata comunicazione) non resta che dare avvio ad un procedimento giudiziario.

A cura di Avv. Daniela Musetta

Consulente in infortunistica stradale
Contatto: daniela.musetta@gmail.com

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1 commento

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  • Luca ha detto:

    Salve, io ero fermo in coda in tangenziale di Torino vicino all uscita, con auto naturalmente ferme davanti e dietro per il traffico. Le corsie erano due più quella di emergenza ( disposte in questo modo : corsia 2 a sinistra, corsia 1 centrale , e corsia di emergenza a destra) mi trovavo fermo nella corsia 1, mi spostai leggermente più a destra per far passare uno scooter che sorpassava correttamente tra la corsia 1 e 2, poi un altro scooter intanto stava sorpassando da destra a velocità sostenuta circolando in corsia di emergenza ( già il sorpasso a destra non è consentito ma oltretutto era in corsia di emergenza) , e ha urtato la mia auto sul lato anteriore destro, e data la forza dell’ impatto ha pure spostato la mia auto contro un altra auto facendo rompere anche la parte anteriore sinistra della mia auto e la parte anteriore destra dell altra auto ferma in coda come me…. ora mi chiedo, i danni alla mia e all altra auto li deve pagare il conducente dello scooter al 100% vero?

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