Bollo auto: 3 anni di esenzione in Lombardia, i requisiti da rispettare

Dalla misura sono però escluse le vetture diesel

La Regione Lombardia ha deciso di esentare dal pagamento del bollo chi rottama un vecchio veicolo inquinante a favore di uno più “pulito”. Ecco come ottenere le agevolazioni
Bollo auto: 3 anni di esenzione in Lombardia, i requisiti da rispettare

Tre anni di esenzione dal pagamento del bollo auto per coloro che rottamano il vecchio veicolo. Un’iniziativa rivoluzionaria quella adottata dalla Regione Lombardia, alla quale hanno già aderito 10mila persone.

Tuttavia, non tutti possono usufruire dell’esenzione. Vediamo allora tutte le informazioni per ottenere le agevolazioni.

 

Bollo auto gratis: come funziona

La Regione Lombardia ha deciso di esentare dal pagamento della tassa automobilistica chi rottama un vecchio veicolo inquinante a favore di uno più “pulito”. Lo ha annunciato Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio, a margine della presentazione dei dati riguardanti Regione Lombardia e l’analisi del rating dell’Agenzia Moody’s. Caparini, nel ricordare l’importanza di questa misura, ha poi sottolineato che il presidente Fontana invierà una lettera a tutti cittadini lombardi che hanno aderito all’iniziativa.

Entrando nei dettagli, l’esenzione dura tre anni e riguarda le automobili a benzina ad uso privato di cilindrata non superiore a 2.0 litri. L’esenzione vale per le auto nuove o usate senza vincoli legati alla classe di omologazione, che può essere Euro 5 o Euro 6, a patto che il motore sia alimentato a benzina.

Dalla misura sono quindi escluse le auto diesel, che emettono più sostanze nocive per l’uomo rispetto a quella benzina. In cambio però bisogna far demolire un veicolo a benzina nelle classi di inquinamento Euro 0, 1 (immatricolati prima del 1995) o diesel Euro 0, 1, 2, 3 (prima del 2006). Rottamando l’auto si usufruisce inoltre di uno sconto pari a 90 euro.

Queste le caratteristiche tecniche dei veicoli destinati alla rottamazione:

  • Euro 0 benzina o diesel, non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE o 93/59/CEE;
  • Euro 1 a benzina o diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A o 93/59/CEE;
  • Euro 2 diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, o 98/77/CE;Euro 3 diesel, omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A;
  • autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure Euro 1 a benzina.

L’autovettura acquistata o acquistata in leasing, nuova di fabbrica o usata, deve appartenere alla categoria M1 (destinata al trasporto di persone, avente non più di 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente), di cilindrata non superiore a 2.000 cc, e appartenente alla classe Euro 5 o Euro 6 con alimentazione bifuel (benzina gpl o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina. Non sono ammesse al beneficio le autovetture diesel. L’acquisto deve avvenire, nel corso del 2018, da parte della medesima persona fisica, o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico, che risulti proprietario di un veicolo demolito nel 2018, avente le caratteristiche descritte al paragrafo precedente.

Si ricorda infine che:

  • l’immatricolazione, o la trascrizione dell’acquisto in caso di usato, deve avvenire fra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2018. Per le auto nuove di fabbrica l’immatricolazione può essere successiva al 31 dicembre 2018, purché il contratto di acquisto con il concessionario risulti perfezionato entro tale data;
  • nel caso di compravendita tra privati, la data di riferimento è quella dell’autenticazione della firma apposta sull’atto di vendita;
  • per i veicoli di nuova immatricolazione, l’esenzione decorre dal mese di immatricolazione ed ha validità triennale (36 mesi). Per i veicoli acquistati usati, l’esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’atto di acquisto trascritto al Pra o, nel caso di acquisto da un concessionario, dal periodo tributario successivo all’uscita dal regime di sospensione d’imposta;
  • il contribuente sarà tenuto al pagamento della tassa automobilistica dal mese successivo a quello di scadenza dell’esenzione, che in genere coincide con il mese di immatricolazione. · In caso di vendita dell’autoveicolo, entro il periodo di validità dell’agevolazione, ad un soggetto residente in Lombardia, questi continuerà a beneficiare dell’esenzione;
    • In caso di vendita a soggetto residente in altra Regione o in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario al di fuori della Lombardia, l’esenzione cesserà, a decorrere dal periodo d’imposta successivo.

Per permettere alla Regione di accreditare il contributo di 90 euro, l’interessato (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica), a partire dal 19 marzo 2018 e comunque a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore, dovrà registrarsi all’area personale dei Tributi regionali accedendo con autenticazione forte (SPID), smart card (CRS/CNS) o codice usa e getta (finché in uso), compilare e trasmettere telematicamente la richiesta del contributo di rottamazione con i dati richiesti, compreso il codice IBAN del c/c su cui accreditare il contributo.

In attesa del riconoscimento dell’esenzione, non si dovrà pagare il bollo per il veicolo acquistato/locato. Nel caso il pagamento fosse stato effettuato, pur rispettando i requisiti per l’esenzione triennale, gli interessati potranno richiedere il rimborso secondo le ordinarie modalità.

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1 commento

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  • Elio ha detto:

    Come al solito in Italia ci sono figli e figliocci ,chi l ‘auto Hybrid la acquista già da tempo Pensando di avere più senso civico,non lo considerate, vale solo la data della circolare! Grazie

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