Gratta e sosta: niente più multa se è scaduto
Un giudice di Lecce ha annullato la multa e dato ragione al cittadino
Arriva una buona notizia, una volta tanto, per gli automobilisti, sopratutto per coloro che ogni giorno lottano contro la pila di multe accumulate sulla propria scrivania. Molto spesso le contravvenzioni che ci risultano più difficili da pagare sono quelle per le quali abbiamo sfiorato la rissa con il vigile, rifilateci per 2 minuti di troppo davanti a un passo carraio, per aver dimenticato la cintura di sicurezza per percorrere 5 metri, per le ruote che sporgevano di mezzo centimetro dall’area di parcheggio, oppure la multa per il gratta e sosta scaduto…
Da oggi per quest’ultima dimenticanza non sarà più necessario sborsare nemmeno un euro. Lo ha deciso il giudice di pace di Lecce accettando il ricorso da parte di un cittadino. Il ragionamento a sostegno di questa sentenza in realtà è molto semplice: se la sosta è stata pagata e il relativo tagliando è stato esposto in bella vista sul parabrezza, perché mai dovremmo ricevere una multa per mancato pagamento?
Al massimo sarà corretto pagare la differenza per il tempo di sosta non coperto dal tagliando. La sentenza rappresenta un avvenimento epocale, secondo l’Avv. Piero Mongelli, visto che sappiamo quanto sia infinito e spesso inutile l’iter da affrontare per procedere con dei ricorsi in caso di sanzioni di questo tipo. Quante volte, pur sapendo di avere ragione, avete desistito a fare ricorso per le tempistiche e la perdita di energia e denaro a cui sareste andati incontro?
“Il giudice Giuseppe Paparella ha fatto cadere l’ultima foglia di fico che gli amministratori e il prefetto di Lecce avevano usato per avallare un comportamento illegittimo e contrario al Codice della Strada“, ha commentato Mongelli.
Questa la motivazione del giudice che, come dire, non fa una piega: “L’individuazione di aree di sosta condizionata al pagamento del ticket implica soltanto il pagamento, che nel caso di specie non è in contestazione, e non anche il rinnovo alla scadenza del tempo pagato. L’ipotesi dell’omesso rinnovo del parcheggio può al più essere equiparato ad un rapporto di natura privatistica simile a quello previsto per la sosta in aree di parcheggio meccanizzato, sicché può e deve essere richiesto il pagamento per il periodo di tempo residuale non pagato che è cosa diversa dalla sanzione per omesso pagamento della sosta”.
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