Multe via PEC: come avviene la notifica dei verbali elettronici

Tutto quello che c’è da sapere sulle multe via PEC

In base a un provvedimento ministeriale datato 18 dicembre 2017, le multe non vengono più recapitate dal postino, bensì tramite PEC. Ecco come funziona la procedura
Multe via PEC: come avviene la notifica dei verbali elettronici

Le multe stradali arrivano via PEC. Già, perchè in base a un provvedimento del Ministro dell’Interno datato 18 dicembre 2017, le contravvenzioni non sono più recapitate dal postino, bensì tramite Posta Elettronica Certificata.

E il portalettere? Ovviamente non è andato in pensione, ma interviene solamente in caso di fallimento della procedura. In questo modo la multa stradale diviene un atto “notificato e conoscibile” al destinatario, il quale non può più sollevare eccezione alcuna in merito alla mancata ricezione.

 

Che cos’è la PEC

Come in molti già sanno, la PEC (acronimo di Posta Elettronica Certificata) è un sistema di trasmissione regolamentato dalla legge per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale. La PEC, istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno, punta a rendere più agili, immediati ed economici gli scambi di informazioni, sfruttando le potenzialità del digitale.

Nella PEC, mittente e destinatario possono essere privati, p.a., imprese, enti, o associazioni. Perché un messaggio di PEC vada a buon fine è necessario che il mittente e il destinatario siano in possesso di una casella PEC presso uno dei gestori autorizzati iscritti all’elenco pubblico tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Con la PEC il mittente produce il messaggio e aggiunge gli eventuali allegati. Dopodiché, per fare in modo che integrità del contenuto, data e ora di invio siano garantiti, entra in gioco il suo gestore di PEC, che al momento dell’invio crea un messaggio esterno, denominato “busta di trasporto”, in cui vengono inseriti il messaggio e gli eventuali allegati. Il gestore PEC del mittente invia quindi una ricevuta di accettazione a quest’ultimo e la busta di trasporto al gestore PEC del destinatario, che verifica l’attendibilità della comunicazione PEC, consegna il messaggio nella casella destinataria e invia al mittente la ricevuta di consegna. Oppure, in caso di problemi, invia la ricevuta di mancata consegna.

In caso di esito positivo, il destinatario trova nella sua casella PEC il messaggio completo di tutti gli allegati, in completa sicurezza ed efficienza. Viceversa, il mittente riceve la notifica che attesta che il suo messaggio è stato ricevuto o preso in carico dal gestore di PEC del destinatario. Dunque, chi invia un messaggio PEC ha sia il modo di attestare la data dell’invio della comunicazione, sia la possibilità di sapere se il suo messaggio è arrivato o meno a destinazione, tramite la ricevuta di ritorno.

 

Multe via PEC: come funziona la procedura

Non appena viene contestata la violazione, al trasgressore viene chiesto di comunicare direttamente l’eventuale indirizzo PEC o il domicilio digitale a cui notificare la multa. A quel punto la notificazione del verbale arriverà via PEC e conterrà la dicitura “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada”. In allegato, saranno disponibili dei documenti contenenti:

  • nome e indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che si sono occupati della spedizione dell’atto;
  • nome del responsabile del procedimento di notificazione o, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto;
  • indirizzo e numero di telefono presso il quale si potrà esercitare il diritto di accedere al proprio fascicolo;
  • indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto, ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;
  • copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico, ovvero un duplicato o copia informatica del documento informatico del verbale di contestazione, con attestazione di conformità all’originale e sottoscritta con firma digitale;
  • ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

I file e gli allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi utilizzando formati aperti, standard e documentati. La notifica si riterrà spedita nel momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione, mentre si riterrà notificata quando sarà generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. L’autorità conserverà i documenti che provano la notificazione, cioè quello elettronico che certifica l’invio della mail e quello dell’avvenuta consegna. Questi documenti vengono generati in automatico, indipendentemente dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall’interessato. A quel punto l’atto si riterrà notificato e conoscibile dal trasgressore, il quale non potrà giustificarsi affermando di non aver letto la mail o di non averla ricevuta. Nel caso l’invio non vada a buon fine per colpa del destinatario, il verbale e l’avviso di mancata notifica verranno stampati e la multa sarà notificata su carta, con l’addebito dei costi di notificazione a carico del trasgressore.

E se il multato si rifiuta di fornire la propria PEC, oppure dice di non averla? In tal caso gli organi accertatori hanno l’obbligo ricercare l’indirizzo nei pubblici elenchi o in ogni altro registro che contenga i domicili digitali, con consultazione che potrà essere addebitata al trasgressore tramite l’aumento delle spese di accertamento.

La multa può però essere notificata non solo al trasgressore, ma anche al proprietario del veicolo, pur se quest’ultimo non era presente al momento dell’infrazione. Trattandosi di soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione, la sanzione gli verrà notificata qualora abbia domicilio digitale o venga fornito il suo indirizzo PEC all’organo di polizia procedente.

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1 commento

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  • Andrea Ceccherini ha detto:

    …ma è una cosa ancora abbastanza acerba?? I siti web non lo spiegano come si attiva. Dicono che c’è da fare un modulo e darlo al comune…..ho chiamato il comune di Firenze, dicono che non è una cosa che spetta a loro. Boh.
    Qualcuno ne sa qualcosa? Grazie

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