Come fare il passaggio di proprietà

L'operazione è obbligatoria entro 60 giorni dalla firma sulla vendita dell'auto

Quanto costa, come e dove si paga e quali sono i rischi in caso di mancato passaggio di proprietà
Come fare il passaggio di proprietà

Il passaggio di proprietà di un’auto (comunemente detto “voltura”) è una procedura obbligatoria in caso di acquisto di un’auto usata e va effettuato dopo l’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita della macchina. In pratica, il passaggio di proprietà permette al Pra di constatare che dopo l’avvenuta vendita l’auto ha effettivamente cambiato proprietario. Per effettuarlo esistono dei limiti di tempo prestabiliti dalla legge e se non si provvede per tempo si va incontro a delle sanzioni.

 

Quando e dove fare il passaggio di proprietà

La registrazione del passaggio di proprietà va fatta presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) entro 60 giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita dell’auto. L’autentica della firma può essere fatta da un notaio o in uno studio di consulenza automobilistica, oppure presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
Se il venditore si reca con l’acquirente agli sportelli delle unità territoriali ACI per autenticare la firma, la pratica del passaggio di proprietà può essere presentata immediatamente nella stessa struttura, presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).
Gli STA sono presenti:

  • negli uffici ACI;
  • alla Motorizzazione civile;
  • nelle delegazioni ACI;
  • presso gli Studi di Consulenza Automobilistica abilitati;

Dunque, per fare il passaggio di proprietà non bisogna più fare la spola tra la Motorizzazione e il Pra, ma si può sbrigare la pratica in un unico momento e in un unico ufficio. Una volta completato il passaggio di proprietà, viene rilasciata una nuova carta di circolazione.

 

A chi spetta e quali sono i documenti necessari

I documenti da presentare per fare il passaggio di proprietà sono:

  • Il certificato di proprietà dell’auto (Cdp) o, se lo si possiede, il certificato di proprietà digitale (quest’ultimo viene rilasciato dal Pra in sostituzione di quello cartaceo dal 5 ottobre 2015);
  • l’atto di vendita dell’auto in una delle seguenti forme: dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore in bollo redatta sul retro del certificato di proprietà, atto di vendita in bollo redatto in forma bilaterale con firma autenticata sia del venditore sia dell’acquirente, atto pubblico o sentenza in copia conforme all’originale in bollo;
  • la nota di presentazione al Pra su cui indicare il codice fiscale dell’acquirente;
  • la carta di circolazione (anche in fotocopia);
  • il modulo TT2119 di richiesta d’aggiornamento della carta di circolazione (in distribuzione gratuita presso gli STA delle unità territoriali ACI e dell’UMC);
  • la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento dell’acquirente;

L’acquirente può fare direttamente richiesta di passaggio di proprietà oppure può incaricare una persona. In quest’ultimo caso però, alla documentazione di cui sopra deve essere allegata una delega.

 

Costi e modalità di pagamento

Il passaggio di proprietà non è gratuito ma presenta dei costi previsti per legge. Bisogna infatti pagare:

  • l’imposta provinciale di trascrizione (IPT), il cui importo varia a seconda del veicolo e della provincia in cui si risiede;
  • gli emolumenti ACI (27 euro);
  • l’imposta di bollo per la registrazione al Pra (32 euro se si utilizza il CdP come nota di presentazione o 48 euro se si utilizza il modello NP3C);
  • i diritti per il Dipartimento dei Trasporti (10,20 euro più i costi per i versamenti postali);
  • l’imposta di bollo per l’aggiornamento della carta di circolazione (16 euro più i costi per i versamenti postali);

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, se la richiesta viene presentata:

  • allo STA dell’unità territoriale ACI (Pra): le somme possono essere versate allo sportello al momento della richiesta in contanti o tramite Bancomat (sono escluse le carte di credito);
  • allo STA di una delegazione AC o di uno studio di consulenza automobilistica: le somme possono essere versate allo sportello. Alle somme dovute per legge bisogna però aggiungere la tariffa del servizio di intermediazione;
  • allo STA dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile: prima di recarsi allo sportello bisogna versare all’ufficio postale le somme sui conti correnti postali e consegnare allo sportello le attestazioni di versamento;

 

Mancato passaggio di proprietà, cosa si rischia

Il passaggio di proprietà è un’operazione obbligatoria anche per non incorrere in sanzioni.
In caso di mancata richiesta di passaggio di proprietà, il Codice della strada è piuttosto chiaro, come si evince dall’art. 94: «Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 353 a 1.762 euro».
In ogni caso, è possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i 60 giorni dall’autentica della firma del venditore. Ovviamente, oltre all’importo dell’imposta provinciale di trascrizione bisogna anche pagare una multa pari al 30% dell’importo dell’IPT, più gli interessi.
La sanzione del 30% si può ridurre al 15% in caso di pagamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni. Inoltre, per i pagamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo (pari all’1%) per ciascun giorno di ritardo.

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