Rc Auto: il risarcimento con la procedura ordinaria
Tutti i passi e le tempistiche di risposta dell'assicurazione

Qualche settimana fa abbiamo parlato della procedura di risarcimento diretto, la strada più veloce per ottenere il rimborso dei danni di un incidente, ma è presente anche la procedura ordinaria per recuperare i danni subiti. Anzi, in più di una circostanza resta l’unica via possibile, quindi è bene conoscere le modalità e le tempistiche di questo procedimento. Una volta l’unico utilizzabile.
Quando si applica
La procedura ordinaria si applica quando sono coinvolti più di due veicoli nel sinistro, quando non c’è stata collisione e se l’incidente è avvenuto all’estero. Inoltre, va utilizzata questa via se ci sono gravi danni fisici, con lesioni che comportano un’invalidità permanente superiore al 9%.
In quest’ultimo caso, tuttavia, il risarcimento ordinario si applica per i danni fisici, mentre per quelli al veicolo o alle cose può essere comunque applicato il risarcimento diretto.
Come fare richiesta di risarcimento
A differenza del risarcimento diretto, in questo caso, la richiesta di risarcimento va inoltrata alla compagnia assicurativa della controparte, quella del veicolo ritenuto responsabile del sinistro. Va inviata con raccomandata A/R o via PEC, in copia anche alla propria assicurazione.
All’interno della richiesta vanno indicati tutti i dati delle persone coinvolte, la descrizione delle circostanze e la modalità del sinistro ed un periodo (minimo 5 giorni feriali) in cui la compagnia assicurazione può ispezionare e verificare il danno denunciato dall’automobilista.
Se ci sono stati danni anche alle persone, vanno indicate anche età, attività e reddito della persona danneggiata, la certificazione medica con l’entità delle lesioni ed eventuali assicurazioni personali presenti. In entrambi i casi, va allegato anche il modulo di costatazione amichevole (CAI).
La risposta e il risarcimento
L’assicurazione del conducente responsabile è obbligata, per legge, a fornire un’offerta di risarcimento o a spiegare il motivo del rifiuto entro 30 giorni per i danni materiali con modulo CAI firmato da entrambi i conducenti. Entro 60 giorni per i danni materiali con modulo CAI firmato solo da una persona oppure entro 90 giorni in caso di danni alla persona. Se mancano alcuni dati nella richiesta, i termini vengono interrotti fino alla ricezione delle nuove informazioni.
Ricevuta l’offerta di risarcimento, il danneggiato può accettare l’offerta, rifiutarla o non fornire alcuna risposta. Nei primi due casi la compagnia deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, nel terzo l’indennizzo va liquidato entro 30 giorni. In caso di rifiuto dell’offerta, poi la procedura proseguirà con un ricorso sull’offerta ricevuta.
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