Reato di omicidio stradale e reato di lesioni personali stradali: nuovi ambiti e pene più severe

Reato di omicidio stradale e reato di lesioni personali stradali: nuovi ambiti e pene più severe

Con la Legge n. 41/2016, entrata in vigore il 25.03.2016, viene introdotto nel nostro ordinamento il reato di omicidio stradale ed il reato di lesioni personali stradali apportando sostanziali modifiche al codice della strada, al codice penale ed al codice di procedura penale.

Dopo un lungo iter si è giunti ad un quadro normativo che senza ombra di dubbio ha non solo inasprito le pene ma anche disciplinato scrupolosamente le diverse fattispecie criminose commesse in violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte di soggetti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Infatti, per il reato di omicidio stradale ai sensi del nuovo art. 589-bis del codice penale, chiunque cagioni per colpa la morte di una persona violando il codice della strada viene punito con la reclusione da due a sette anni. La pena aumenta da otto a dodici anni se il conducente si pone alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E’ prevista la pena di reclusione da 5 a 10 anni qualora il conducente omicida abbia un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l oppure se abbia causato l’incidente per condotte pericolose: procedere in centro urbano ad una velocità comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h, ovvero circolando contromano, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, o in seguito ad un sorpasso. In queste ipotesi la pena è aumentata se colui che commette il fatto illecito non è munito di patente di guida o con patente sospesa o revocata o se il veicolo di proprietà dell’autore del fatto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole.

Per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis del codice penale viene sancita la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Pene più severe sono previste qualora il conducente si trovava in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure non munito di patente o con patente revocata o sospesa o se il veicolo di proprietà dell’autore del fatto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria o se il conducente alla guida abbia posto in essere condotte pericolose provocando a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

E’ previsto un aumento di pena, il cui limite è fissato in 18 anni, nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

La fuga del conducente è sanzionata con un aumento di pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a cinque anni per l’omicidio stradale ex art. 589-ter c.p. e a 3 anni per le lesioni personali stradali ex art. 590-ter c.p.

a cura dell’Avvocato Daniela Musetta ( per maggiori informazioni e consulenze legali inviare una mail a daniela.musetta@gmail.com )

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