Rifiutare gli accertamenti etilometrici è reato
il mancato consenso ai prelievi costituisce reato di rifiuto e non esime dal reato di guida in stato di ebbrezza
Guida in stato di ebbrezza – E’ scientificamente accertato che l’assunzione di sostanze alcoliche comporti una riduzione delle facoltà mentali e un rallentamento dei riflessi, pertanto ciò provocherebbe un’instabilità e un pericolo nella guida per se stessi e per gli altri.
Il rifiuto di sottoporsi in ospedale agli accertamenti etilometrici richiesti dalla polizia giudiziaria configura il reato di rifiuto e di conseguenza non esime dal rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.
A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 4236/2017 che ha rigettato il ricorso di un uomo avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che lo aveva condannato ai sensi degli artt. 81 c.p. , 186, co. 7 e 187, co. 8, del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza, in quanto dopo il suo trasporto in ospedale in seguito ad un incidente, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti al fine di stabilire la presenza o meno nel sangue di alcol o un’alterazione per uso di sostanze stupefacenti.
Il condannato aveva presentato ricorso in Cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per la riconosciuta responsabilità penale a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.
Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso infondato in quanto “nel caso di ricovero del conducente presso una struttura ospedaliera a seguito di incidente, i risultati dei prelievi, effettuati su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso documentazione medica e, pertanto risulta irrilevante la mancanza del consenso, ai fini della utilizzabilità processuale”.
Infatti, si configura il reato di rifiuto anche nel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente dagli accertamenti etilometrici previsti dai protocolli sanitari presso la struttura ospedaliera ove viene ricoverato in caso di incidente stradale ex art. 186, co. 5, del Codice della strada. Quindi l’espresso rifiuto paralizza l’esecuzione dei prelievi legittimamente richiesti dalla polizia giudiziaria ma non esime il conducente dal rispondere del reato di guida in stato d’ebbrezza.
Pertanto i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte Foto: PoliziadiStato.it
a cura di AVV. Daniela Musetta
Consulente in infortunistica stradale ed esperta risarcimento danni
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