Bollo auto non pagato? Ecco cosa succede

Vi dimenticate di pagare? Esiste il ravvedimento operoso

Cosa succede in caso di bollo auto non pagato o di pagamento ritardato nel bollo auto? Vediamo gli scenari possibili per il contribuente
Bollo auto non pagato? Ecco cosa succede

Il bollo auto (altrimenti detto tassa di circolazione) è una tassa annuale che bisogna pagare per il possesso della propria automobile, sia che essa circoli su strada oppure no. E’ un tributo locale (e non nazionale) che viene incassato dalla Regione in cui siamo residenti. Per pagare il bollo auto e non incorrere in sanzioni esistono delle scadenze precise da rispettare. Ma quando va pagato il bollo auto? Il calcolo è semplice: il pagamento va fatto entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del bollo (ad esempio, se la tassa scade a maggio il bollo va pagato entro il 30 giugno). Durante l’anno, la prima scadenza disponibile è quella del 31 gennaio per i veicoli la cui tassa è scaduta a dicembre dell’anno precedente.

E in caso di bollo auto non pagato o di ritardo nel versamento del bollo auto? Cosa succede? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui mancati pagamenti o i ritardi nel versare il bollo auto.

 

Bollo auto non pagato o pagato in ritardo: cosa succede

Iniziamo dal cosiddetto “ravvedimento operoso”. Chi si dimentica di pagare il bollo auto alla scadenza prevista o chi (magari per una momentanea difficoltà economica) non riesce a far fronte al pagamento del bollo, può rimediare grazie al ravvedimento operoso. Per cui:

  • se si paga entro 15 giorni è applicata una sanzione pari allo 0,1% della tassa per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali giornalieri;
  • se si paga entro 30 giorni è applicata una sanzione pari all’1,5% della tassa per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali giornalieri;
  • se si paga dopo 30 giorni ma entro i 90 giorni è applicata una sanzione pari all’1,67% della tassa per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali giornalieri;
  • se si paga dopo i 90 giorni è applicata una sanzione pari al 3,75% della tassa per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali giornalieri.

I pagamenti del bollo auto effettuati dopo il termine di scadenza comportano infatti l’applicazione di sanzioni e interessi di mora che, se restano impagati per un intero anno dopo il termine ultimo di pagamento, danno diritto alla Regione titolare del tributo di inviare al contribuente un avviso bonario, invitandolo al pagamento il prima possibile per non incorrere in sanzioni. Se poi, anche dopo questo avviso, il contribuente non riesce ancora a pagare il bollo, il tributo viene iscritto a ruolo e la cartella di pagamento viene affidata a un agente di riscossione. In questo caso però, l’importo da pagare non viene solo maggiorato da una sanzione elevata e dagli interessi di mora, ma decorsi i 60 giorni di tempo concessi per estinguere il debito possono essere attivate procedure cautelari ed esecutive (ad esempio il fermo amministrativo) per recuperare quanto dovuto dal contribuente.

Recita a proposito l’art. 96 del Codice della strada: «L’ACI, qualora accerti il mancato pagamento per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del Pra, che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della Motorizzazione per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione».

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