Carta di circolazione da aggiornare entro il 3 novembre: chiarimenti sulla circolare del Ministero

Nessun obbligo per atti precedenti al 3 novembre e per uso condiviso tra familiari

Patente e carta di circolazione - Dopo i tanti commenti e dubbi sulla nuova normativa che prevede l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione di un veicolo non proprio in uso per più di 30 giorni, facciamo un po' di chiarezza cercando di capire chi è realmente coinvolto e chi può stare tranquillo al riparo dalle multe salate.
Carta di circolazione da aggiornare entro il 3 novembre: chiarimenti sulla circolare del Ministero

Ci si lamenta, spesso a ragione, della poca chiarezza della legislazione italiana e nelle ultime ore ne abbiamo avuto un esempio lampante con il clamore e gli allarmismi che si sono sviluppati in merito alla notizia dell’aggiornamento del libretto di circolazione con il nome dell’effettivo utilizzatore del veicolo, previsto a partire dal 3 novembre 2014, di cui abbiamo scritto qualche giorno fa. Vista la confusione che si sta creando in molti automobilisti forse è il caso di provare a fare un po’ di chiarezza sulla normativa, su chi realmente coinvolge imponendogli degli obblighi e su chi invece non è minimamente toccato.

Tutto parte da una circolare ministeriale del 10 luglio 2014 (qui trovate il link), che riprende una normativa di qualche anno fa del Ministero dei Trasporti e che a distanza di qualche tempo entrerà in vigore a partire dal 3 novembre 2014.

A chi si rivolge? La nuova normativa coinvolge in particolar modo coloro che operano nel settore dell’autonoleggio, dei trasporti, delle auto aziendali o in comodato. Tuttavia ci sono dei casi in cui non sono esclusi i privati, come ad esempio nell’ipotesi di un veicolo intestato ad un persona che muore ed i cui parenti ne facciano uso per più di 30 giorni, che è il termine massimo fissato per l’utilizzo di un mezzo non proprio senza che subentri l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. La nuova normativa, nelle intenzioni del legislatore, ha l’obiettivo di individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie.

Ma quali sono i casi specifici in cui è previsto l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione? Si fa riferimento alle ipotesi in cui:

– Vi sia una variazione della denominazione dell’ente;

– Vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;

– Un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;

– Si debba procedere alla intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci.

Per chi, nei casi espressamente citati, non si adegua all’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione rischia sanzioni che vanno da un minimo di 705 euro ad un massimo di 3.526 euro, alle quali si aggiunge anche il ritiro del libretto.

Ad offrire un ulteriore chiarimento in merito all’identificazione dei soggetti oggetto della normativa sono arrivate anche le parole di Maurizio Vitelli, Direttore Generale della Motorizzazione, che all’Ansa ha dichiarato: “La norma riguarda principalmente le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria“.

I soggetti ai quali viene imposto l’obbligo di far coincidere il nome dell’intestatario della carta di circolazione con quello della patente possono mettersi in regola recandosi alla Motorizzazione, agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti. Nel caso del comodato d’uso di veicoli aziendali il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma soltanto registrato alla Motorizzazione che rilascerà la relativa ricevuta che in ogni caso non è obbligatorio tenere a bordo.

Una volta precisato a chi si rivolge la nuova normativa che impone la coincidenza del nome sulla patente e sulla carta di circolazione del veicolo, è il caso di soffermarci sull’ampia serie di esenzioni che restringe in maniera significativa il campo d’applicazione.

Prima importante questione da sottolineare è la non retroattività della norma, quindi per tutti gli atti precedenti al 3 novembre 2014 non è previsto nessun obbligo, dunque nessun rischio di multa, di aggiornamento della carta di circolazione, fermo restando che questa può essere aggiornata facoltativamente.

Altro aspetto importante, che riguarda migliaia di famiglie, è l’esenzione per tutti i veicoli in comodato d’uso all’interno del nucleo familiare. Dunque nessun obbligo o sanzione, per figli che guidano l’auto del padre, mogli che guidano le auto dei mariti e così via. L’unico vincolo è che effettivo utilizzatore (nome sulla patente) e intestatario del veicolo (nome sulla carta di circolazione) condividano lo stesso indirizzo di residenza. Nei casi in cui un privato prenda in prestito l’auto da un parente o da un amico, dunque quasi certamente con un intestatario con un diverso indirizzo di residenza, risulta difficile, in termini pratici, pensare che questo possa essere sanzionato dato che si tratta di un tipo di accordo solitamente non accompagnato da documenti che attestino il momento di inizio di una sorta di “locazione gratuita”, rendendone di conseguenza impossibile l’accertamento di un eventuale scadenza del termine di 30 giorni.

Infine l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non riguarda neanche coloro che svolgono attività di autotrasporto con licenza e i rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate. Dunque tra gli esenti ci sono anche gli iscritti all’Albo autotrasportatori, i possessori di licenza in proprio e chi guida autobus, taxi o noleggio con conducente.

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51 commenti

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  • paola ha detto:

    Salve vorrei chiarimenti su questa norma.
    Mio padre è deceduto nel 2003, avevamo 2 macchine, ma solo di una abbiamo fatto il passaggio di proprietà perché la usava mio fratello e, a mia madre le avevano detto di fare il passaggio di proprietà dell’altra auto solo in caso di vendita.
    Ora che sono passati tanti anni deve farlo?tra l’altro è immatricolata nel ’93. Ma se marito e moglie hanno la comunione dei beni non si conserva questo “privilegio” anche dopo la morte di uno dei coniugi?
    Grazie!

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