Multa illegittima se l’autovelox è collocato in modo errato
L'installazione difforme dell'autovelox come prevista dall'autorizzazione dell'ente proprietario della strada rappresenta motivo di nullità dell'infrazione.
L’autovelox, quale apparecchio fisso di rilevamento della velocità, deve essere collocato nei posti in cui la sua installazione è autorizzata, in caso contrario, ovvero, qualora dovesse trovarsi fuori posto, la multa è nulla.
I rilevatori fissi di velocità devono essere posizionati nel punto in cui la loro sistemazione è espressamente autorizzata dall’ente proprietario della strada, ovvero al km, al metro e al lato corrispondente della strada così come stabilito dall’Anas.
In base alla sentenza del Tribunale di Isernia n. 119/2017, che ha accolto il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità, per punto esatto di collocazione dell’autovelox, deve intendersi non solo il km o metro indicato nell’autorizzazione, ma anche il lato della carreggiata. Pertanto, con tale pronuncia, l’apparecchio in questione è stato ritenuto illegittimo, in quanto posto sul lato destro della carreggiata anziché sul lato sinistro così come autorizzato dall’Anas.
Ne consegue, pertanto, l’illegittimità della relativa multa per eccesso di velocità sollevata nei confronti dell’automobilista, essendovi un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata tra l’atto autorizzato dall’Anas illegittimamente eseguito e il verbale di accertamento.
a cura di AVV. Daniela Musetta
Consulente in infortunistica stradale
Per contatti: daniela.musetta@gmail.com – tel. 3287461467
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