Incidente auto e concorso di colpa: cosa succede se la colpa è di entrambi i conducenti?

Le cose cambiano sia in fatto di risarcimento danni, sia per quanto riguarda il premio assicurativo

Guida sul concorso di colpa in caso di incidenti stradali. Concorso di colpa effettivo o paritario, risarcimento danni e aumento del premio assicurativo
Incidente auto e concorso di colpa: cosa succede se la colpa è di entrambi i conducenti?

Premesso che non è mai bello rimanere coinvolti in un incidente stradale, quando ciò avviene il più delle volte un conducente ha ragione e l’altro ha torto.

Ma cosa succede in caso di concorso di colpa, cioè quando la colpa di un incidente è da imputare a entrambi i conducenti? Qui le cose cambiano, sia per quanto riguarda il risarcimento danni, sia sul fronte bonus/malus. Vediamo perché.

 

Cos’è il concorso di colpa

Negli incidenti stradali si ha concorso di colpa quando un sinistro è cagionato non per responsabilità esclusiva di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, ma per colpa di entrambi.

Così recita il Codice Civile, all’art. 2054: «Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli».

Ovviamente non è sempre così, perché bisogna distinguere il concorso di colpa effettivo da quello paritario. Nel concorso di colpa effettivo la responsabilità non viene divisa in parti uguali, ma pende maggiormente dalla parte di uno dei due conducenti.

Viceversa, si ha concorso di colpa paritario quando la responsabilità è 50 e 50.

Se il concorso di colpa è paritario, entrambi i conducenti hanno diritto a un risarcimento pari al 50% del danno subito. Se invece il concorso accertato è di tipo effettivo, ciascuna parte deve risarcire (attraverso la propria compagnia assicurativa) la percentuale stabilita.

 

Concorso di colpa: il premio aumenta o no?

Un aspetto caro agli automobilisti è inevitabilmente l’aumento del premio assicurativo. La polizza aumenta oppure no? Ebbene, in caso di responsabilità al 50% il malus non scatta.

A prevederlo è la legge n. 4 del 2 aprile 2007, nota come “legge Bersani”. La legge stabilisce infatti che è vietato modificare la classe di merito in seguito a incidenti con concorso di colpa. Un principio stabilito anche dal Codice delle assicurazioni private, all’art. 134 comma 4-ter: «Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri».

L’ultima parte è importante. Infatti, se nell’arco di cinque anni si sono avuti più sinistri con bassa percentuale di colpa ma che sommati raggiungono o superano il 51%, il malus scatta comunque. Ad esempio, due incidenti con colpa al 33% (che presi singolarmente non comporterebbero un malus), se effettuati nell’arco di cinque anni equivalgono a un sinistro con responsabilità principale al 66% e fanno automaticamente scattare il malus.

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