Verbalino per divieto di sosta: ecco cosa fare quando si riceve una multa

Le regole, i termini di pagamento e quando fare ricorso

Verbalino per divieto di sosta: ecco cosa fare quando si riceve una multa

Il divieto di sosta è una delle infrazioni più comuni per gli automobilisti: un po’ per disattenzione, un po’ per cercare di fare meno strada possibile a piedi, ma il parcheggio vietato è sempre un possibile rischio. Tuttavia, c’è poca chiarezza su come deve arrivare la multa, così come sul termine per pagare l’infrazione con lo sconto. Proviamo a vedere come comportarsi in varie situazioni.

Non è obbligatoria la contestazione immediata

Iniziamo con lo sfatare il mito della necessità di una contestazione immediata: la multa per divieto di sosta è valida anche con la ‘contestazione differita’. Il Codice della Strada, infatti, permette l’eccezione alla regola della contestazione immediata, se il trasgressore non è presente al momento della violazione. Come avviene se viene lasciata parcheggiata l’auto in divieto di sosta.

Le forze dell’ordine possono lasciare il verbalino sul tergicristallo ed andarsene, oppure anche inviare direttamente il verbale a casa del trasgressore. Infatti, è consentito dalla legge anche elevare contravvenzioni con l’ausilio di telecamere, per visionare poi i filmati in centrale, accertare eventuali violazioni ed inviare il verbale della multa direttamente a casa dell’automobilista.

I termini per il pagamento e lo sconto

Anche se viene lasciato il verbalino sul tergicristallo, i termini per il pagamento decorrono dal momento della notifica a casa dell’infrazione, a partire da cui ci sono 5 giorni per pagare con lo sconto del 30% e 60 giorni per pagare in misura ridotta. In caso di rilascio della copia sul tergicristallo, il trasgressore può pagare subito, evitando così anche l’addebito delle spese di notifica.

Se non c’è nessuno in casa al momento dell’arrivo della notifica, viene rilasciato l’avviso di giacenza in casella postale per poterla ritirare nei giorni successivi. Se il ritiro avviene nei primi 10 giorni, allora i termini iniziano dal giorno successivo a quello del ritiro. Se, invece, sono trascorsi i 10 giorni, allora i termini decorrono dall’undicesimo giorno, anche se non è stata ritirata la notifica.

Il ricorso

Il ricorso può essere fatto al Giudice di Pace o al Prefetto, anche se nel primo caso è probabile le spese legali siano superiori all’importo della multa. Si può contestare solamente il verbale spedito a casa, che deve essere compilato completamente e correttamente.

Nel caso il verbalino lasciato sul parabrezza sia incompleto, non si può presentare ricorso. Bisogna attendere l’arrivo del verbale a casa ed, eventualmente, contestare quello.

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