Bollo auto: annullati i debiti sotto i 1.000 euro tra il 2000 ed il 2010

La nuova sentenza della Commissione Tributaria Marche

Il bollo auto rientra nelle specifiche del Decreto Fiscale 2018 del Governo, tramite il quale è previsto l'annullamento del debito delle cartelle esattoriali tra il 2000 ed il 2010, se con un importo inferiore ai 1.000 euro.

Chi non ha pagato il bollo auto tra il 2000 ed il 2010 e la cifra era inferiore ai 1.000 euro, si vede annullato automaticamente il debito. La recente sentenza della Corte di Cassazione, infatti, prevedeva il condono previsto dal Decreto Fiscale 2018 e la conferma è arrivata da una nuova sentenza della Commissione Tributaria delle Marche, su un mancato pagamento del 2001.

La sentenza sulla cancellazione del debito

La Commissione, infatti, ha applicato l’articolo 4 del decreto legge 119/2018, appunto legato al condono: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3 (definizione agevolata o più semplicemente rottamazione) sono automaticamente annullati”.

La rottamazione delle cartelle ed i 1.000 euro

Per quale motivo il bollo rientra in questa sanatoria? Prima del 2010, infatti, l’importo medio del bollo auto era inferiore ai 1.000 euro, la quota limite per lo stralcio e l’annullamento della cartella esattoriale. La Corte di Cassazione, inoltre, ha precisato che lo stralcio non riguarda direttamente il bollo, ma la cartella esattoriale emessa a seguito del mancato versamento del pagamento.

La sanatoria riguarda anche coloro che hanno in corso un contenzioso col fisco o hanno avviato ricorso avverso la richiesta di pagamento del bollo auto. Per la Corte di Cassazione interviene quindi la cessazione della materia del contendere.

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