FMI: Disegno di legge sul fuoristrada
9 Ottobre 2008
Il senatore Valerio Carrara ha presentato in Senato un Disegno di Legge sul Fuoristrada, intitolato “Disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada”. La proposta è appoggiata da altri 50 senatori, che hanno voluto dimostrare tangibilmente la loro sensibilità sull’argomento.
Il senatore Carrara accoglie così la richiesta della Federazione Motociclistica Italiana che, attraverso l’operato di una propria specifica Commissione, vuole sensibilizzare i motociclisti verso la massima salvaguardia del territorio, promuovendo al tempo stesso la pratica del fuoristrada, che deve essere legittimata al pari di altri sport, purché svolta in armonia e nel pieno rispetto di altri utenti appassionati di natura.
Il testo, elaborato insieme al senatore Carrara e da lui presentato in Parlamento, affronta in maniera compiuta l’intera materia, sicuramente complessa, e punta ad ottenere una Legge che sia un nuovo e concreto punto di riferimento per appassionati ed Autorità, chiamate a gestire un’attività oggi disciplinata da norme complesse, incompiute e spesso difficili da rispettare, con il risultato di arrivare spesso a divieti tanto incondizionati quanto totalmente ingiustificati.
Il testo esprime una ferma opposizione alla logica del “Vietato Tutto e Comunque”, prevedendo invece una disciplina organica della materia, rispettando le esigenze di cittadini, appassionati e comunità locali, nella piena salvaguardia del territorio. Intende inoltre valorizzare la pratica di questo sport, che promuove tra l’altro la conoscenza del territorio anche in periodi di “bassa stagione” ed anche in località non propriamente turistiche.
“Ringrazio ufficialmente il senatore Carrara – ha dichiarato Paolo Sesti, Presidente della FMI – per la grande sensibilità dimostrata, per avere collaborato con la nostra Commissione nella preparazione del testo, per essersi fatto promotore del coinvolgimento di molti colleghi senatori che, con la loro firma, garantiscono un “peso” notevole alla proposta. Da oggi in poi faremo ogni sforzo per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori. Sappiamo bene che si tratterà di un’impresa lunga, irta di ostacoli, che si dovrà confrontare con forze contrarie. Ma al momento siamo particolarmente soddisfatti di questo primo risultato”.
A seguire, i punti salienti su cui si articola la proposta di Legge, composta da una lunga Premessa e da un testo sviluppato su 15 articoli.
Premessa.
“Onorevoli Senatori – La normativa proposta intende riordinare il settore della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e «fuoristrada». Tale settore, pur interessando un numero limitato di utenti, è caratterizzato da estrema complessità tecnica e da problemi irrisolti da decenni. In particolare i motivi che sollecitano un intervento legislativo sono i seguenti:
a) insufficienza della esistente legislazione regionale (…)
b) conseguente, percentualmente elevato, contenzioso in ordine alla concreta applicazione della esistente normativa regionale (…)
c) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la difesa del territorio e dell’ambiente (…)
d) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione su strade a fondo naturale e fuoristrada, effettuata per fini sportivi e ricreativi.
g) necessità di recuperare e salvaguardare un patrimonio di strade a fondo naturale…
Le finalità indicate sono coerenti con quelle riportate più ampiamente in Premessa. È da rimarcare che la tutela del patrimonio ambientale è indicata come finalità prevalente e sopraordinata alle altre (…)”.
Gare e manifestazioni. Data la particolare intensità di sfruttamento del territorio connessa allo svolgimento di gare e manifestazioni, sono stati previsti sia un limite agli ambiti in cui dette attività sono autorizzabili (escluse comunque le aree a maggior tutela ambientale) sia, in certi casi, un limite al numero di giorni consecutivi di utilizzazione delle medesime aree.
Impianti fissi. Per gli impianti fissi, è previsto un regime di autorizzazioni per il loro esercizio (…) con procedure semplificate, dato che questi rappresentano strumenti privilegiati per dirottare in ambiti più sicuri e di minor impatto ambientale le comunque presenti e legittime esigenze di circolazione «fuoristradistica» per ragioni ricreative.
L’articolo 12, in particolare, si occupa di disciplinare tutta la materia relativa agli Impianti Fissi. A seguire i punti salienti dell’articolo: Gli impianti fissi di nuova realizzazione, non possono essere localizzati all’interno dei centri abitati e nelle aree protette (…); non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti; (…) sono soggetti da parte del Comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonché ad autorizzazione per l’esercizio dell’impianto stesso; (…) gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all’esercizio da parte del comune territorialmente competente; (…) sono fatte salve le autorizzazioni degli impianti preesistenti all’entrata in vigore della presente legge.
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